3 dicembre 2024 – Addio al bonus verde dal prossimo anno

Il Ddl. di bilancio 2025, il cui arrivo nell’Aula della Camera è previsto per il 13 dicembre, non prevede proroghe per il c.d. “bonus verde”.
L’agevolazione, di cui ai commi 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, consiste in una detrazione IRPEF nella misura del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, e compete soltanto per le spese sostenute dal 2018 al 31 dicembre 2024, fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale.
Ancora poco più di un mese di tempo, quindi, per poter beneficiare di questo bonus fiscale che riguarda gli interventi volti alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili che possono essere effettuati sia su unità immobiliari ad uso abitativo, sia sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate “sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale”.
La stessa Agenzia, peraltro, ha precisato che il c.d. “bonus verde” spetta per gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo. Secondo tale indicazione, sarebbero agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Conseguentemente, è possibile fruire dell’agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Non sono agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti che non sono connesse a un più ampio intervento innovativo o modificativo di natura straordinaria, così come non è possibile beneficiare della detrazione per le spese sostenute per i lavori eseguiti in economia.
L’agevolazione spetta poi per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale e per le spese di progettazione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati, comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell’intervento purché direttamente riconducibili all’intervento stesso.
Infine, è agevolabile la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi soltanto se permanente e sempreché si riferisca a un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.