Per dare una ulteriore “stretta” alle opzioni di sconto e cessione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, il DL 39/2024 (in vigore dal 30 marzo) non si è limitato a mettere mano alle spese che erano state escluse dal “blocco” del 17 febbraio 2023 a cura dell’art. 2 del DL 11/2023 (spese agevolate con il bonus eliminazione barriere architettoniche al 75%; spese sostenute da IACP, cooperative edilizie ed enti del Terzo settore; spese per interventi relativi a immobili danneggiati da eventi sismici con scheda AeDES di inagibilità), ma è intervenuto anche sulle spese relative a interventi che, pur inclusi nel “blocco”, potevano continuare a esercitare le opzioni in ragione delle norme transitorie di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 2 del DL 11/2023.
Tali norme transitorie, infatti, prevedevano (e tuttora prevedono) la possibilità di continuare a esercitare le opzioni sulle spese sostenute dopo il 16 febbraio 2023 relative a interventi per i quali, prima del 17 febbraio 2023, risultavano depositati i relativi titoli edilizi (il titolo, nel caso di interventi agevolati con il superbonus, diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, è la CILAS di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020), oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, risultavano avviati i lavori o era stato stipulato un accordo vincolante di fornitura dei beni e servizi (per interventi su parti comuni condominiali, prima del 17 febbraio 2023 doveva anche risultare adottata la relativa delibera di approvazione dei lavori).
Rispetto a questo quadro di disciplina transitoria, il comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024 stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
Ne consegue che tutte le CILAS di cui al comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 (per gli interventi da agevolare con il superbonus, diversi da quelli di demolizione e ricostruzione) e tutti i titoli edilizi abilitativi di cui al DPR 380/2001 (per gli interventi da agevolare con gli “ordinari” ecobonus o sismabonus, nonché per quelli da agevolare con il superbonus che consistono in demolizione e ricostruzione dell’edificio) depositati prima del 17 febbraio 2023 cessano di avere la loro “efficacia sbloccante” se, alla data del 30 marzo 2024, ancora “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
Premesso che la norma dovrebbe più opportunamente salvaguardare anche i casi in cui, pur non essendo ancora “stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”, sia documentabile l’avvenuta stipula, eventualmente con data certa, di un contratto di affidamento dei lavori e delle prestazioni professionali (aspetto su cui è auspicabile possa esservi un ripensamento in sede di conversione in legge del decreto), i “paletti” che pone, per poter continuare a esercitare le opzioni di sconto o cessione sulle spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024, sono sostanzialmente tre, ossia che entro la data ultima del 29 marzo 2024: sia stata emessa almeno una fattura per l’addebito di spese agevolate relative all’intervento con CILAS o altro titolo edilizio depositato prima del 17 febbraio 2023; sia stato disposto il bonifico parlante per il pagamento di quelle spese, o comunque della parte di esse non “coperta” dall’eventuale sconto applicato in fattura (resta ben inteso che, nel caso di fatture emesse con sconto “integrale” sul corrispettivo in relazione a SAL 2023 che risultavano agevolati con il superbonus del 110%, tali spese si considerano sostenute alla data di emissione della fattura e la mancanza di bonifici parlanti non preclude la possibilità di completare gli interventi non ultimati con sconti al 70%); spese e fattura si riferiscano a lavori già effettuati e non siano quindi mere anticipazioni finanziarie a fronte di lavori ancora da effettuare.
Appare quindi “salvo”, ad esempio, chi, avendo contrattualizzato i lavori entro il 29 marzo 2024 (compreso), abbia potuto emettere entro questa medesima data una fattura di addebito delle spese riferite alle prime attività di allestimento del cantiere, con bonifico “parlante” disposto dal committente entro la medesima data (pare pacifico rilevi la data di disposizione del bonifico, non quella di accredito della relativa valuta).
Resta fermo che, nel caso del superbonus, ove i “lavori già effettuati” (e già fatturati, con sostenimento della relativa spesa) alla data del 29 marzo 2024 non raggiungano la soglia minima del 30% di completamento dell’intervento complessivo, ai fini della possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio delle opzioni bisognerà attendere che il proseguimento dei lavori consenta di raggiungere tale soglia minima.