3 aprile 2024 – Entro il 10 aprile i contributi del primo trimestre dei lavoratori domestici

I datori di lavoro domestico hanno tempo fino al 10 aprile 2024 per pagare i contributi relativi al primo trimestre 2024, versando anche la quota a carico del lavoratore.
Rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti (per i quali il pagamento dei contributi INPS è mensile), la contribuzione previdenziale dei lavoratori domestici deve essere versata trimestralmente; in particolare: dal 1° al 10 aprile 2024, per il primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo); dal 1° al 10 luglio 2024, per il secondo trimestre (aprile, maggio e giugno); dal 1° al 10 ottobre 2024, per il terzo trimestre (luglio, agosto e settembre); dal 1° al 10 gennaio 2025, per il quarto trimestre (ottobre, novembre e dicembre).
In caso di cessazione del rapporto durante il trimestre, il versamento deve essere effettuato invece entro 10 giorni dalla data di cessazione.
Il versamento deve essere effettuato mediante avviso di pagamento pagoPA. Il datore di lavoro domestico può effettuare il pagamento anche attraverso l’applicazione “IO” (App IO; cfr. messaggio INPS n. 1545/2022). Qualora il datore di lavoro domestico abbia attivato il servizio all’interno dell’applicazione, quest’ultima: ricorda la scadenza; consente di procedere contestualmente al pagamento dei contributi all’interno della stessa App “IO”.
Per quanto concerne la determinazione del contributo da versare, è necessario innanzitutto individuare la tipologia contrattuale, vale a dire se il contratto di lavoro è a tempo determinato o a tempo indeterminato. La distinzione incide nella determinazione del contributo da versare in quanto nei rapporti di lavoro a tempo determinato è dovuto anche il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, di cui all’art. 2 comma 28 della L. 92/2012 (pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Ulteriori elementi da prendere poi in considerazione per determinare il contributo dovuto sono il contributo orario e il numero di ore lavorate dall’ultima domenica del mese precedente l’inizio del trimestre fino all’ultimo sabato del trimestre.
In particolare, il contributo orario, compresi gli ulteriori elementi necessari per il calcolo del contributo dovuto, è definito annualmente dall’INPS (per il 2024, circ. INPS n. 23/2024). L’importo del contributo orario è: determinato in base alle fasce di retribuzione convenzionale in cui si colloca la retribuzione oraria effettiva, per le prestazioni fino a 24 ore settimanali; fisso, per i rapporti di lavoro oltre le 24 ore settimanali.
Per stabilire l’importo da versare occorre prima di tutto determinare la retribuzione oraria effettiva (comprensiva del valore convenzionale di vitto e alloggio e della quota oraria della tredicesima mensilità), la fascia in cui essa si colloca e a cui corrisponde il contributo orario, le ore retribuite del trimestre, incluse le ferie. Successivamente, si deve moltiplicare il contributo orario per il numero di ore retribuite entro l’ultimo sabato del trimestre solare.
I datori di lavoro che applicano il CCNL personale domestico devono versare anche il contributo alla CAS.SA.COLF. Il contributo è pari a 0,06 euro per ogni ora retribuita al dipendente, ripartito tra datore di lavoro (0,04 euro) e lavoratore (0,02 euro).
Quanto alle agevolazioni, si ricorda che i lavoratori domestici non possono fruire dell’esonero del 6/7% della quota IVS a loro carico e della decontribuzione per le lavoratrici madri con figli, previsti dalla L. 213/2023.
I lavoratori domestici possono invece fruire dell’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’art. 1 della L. 197/2022. La norma riconosce la possibilità, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Con l’esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore della quota a carico del lavoratore e tale somma è corrisposta interamente al lavoratore (circ. INPS n. 82/2023).
In ultimo, si segnala l’introduzione, a opera dell’art. 29 commi 15-18 del DL 19/2024, di un esonero contributivo del 100% (massimo 24 mesi e nel limite di 30.000 euro annui) per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età e titolari dell’indennità di accompagnamento. L’incentivo decorre dalla data che sarà comunicata dall’INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e fino al 31 dicembre 2025.