29 novembre 2023 – Abitazioni locate a canone concordato ad aliquota IMU ridotta

Entro lunedì 18 dicembre 2023 occorre versare la seconda rata dell’IMU per l’anno 2023 (la scadenza “ordinaria” del 16 dicembre cade di sabato), da determinare a norma dell’art. 1 commi 762 e 763 della L. 160/2019.
A tal proposito, si ricorda che per l’immobile abitativo locato con un contratto a “canone concordato”, ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell’art. 1 comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75%.
Tale agevolazione, prevista dall’art. 1 comma 760 della L. 160/2019, opera in maniera automatica a prescindere dalla singola delibera comunale che, eventualmente, può prevedere ulteriori riduzioni.
La riduzione si applica innanzitutto ai contratti di cui all’art. 2 comma 3 della L. 431/98 finalizzati a soddisfare le esigenze abitative durature del conduttore e redatti in conformità agli accordi territoriali conclusi tra le associazioni rappresentative delle categorie della proprietà edilizia e dei conduttori. Il canone non può superare i valori prefissati negli accordi stessi e la durata minima non può essere inferiore a tre anni con una proroga di due anni in due anni, fatta salva la facoltà di disdetta o rinuncia al rinnovo ex art. 2 comma 5 della L. 431/98.
L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione di natura transitoria (art. 5 comma 1 della L. 431/98) e a quelli stipulati con studenti universitari (art. 5 comma 2 della L. 431/98). I primi, di durata compresa tra uno e diciotto mesi, servono per soddisfare le esigenze abitative transitorie di carattere oggettivo del locatore o del conduttore, mentre i secondi, previsti nei Comuni sede di università o di corsi universitari distaccati di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore ex RD 1592/33 e L. 508/99, nonché nei Comuni limitrofi, possono essere stipulati, ex art. 3 del DM 16 gennaio 2017, esclusivamente con studenti universitari o di formazione post laurea residenti in un Comune diverso da quello del corso ed avere una durata compresa tra sei mesi e tre anni. In entrambi i casi i contratti devono rispettare i limiti di canone, le pattuizioni e la forma indicati negli accordi territoriali.
I Comuni possono inoltre prevedere ulteriori aliquote più favorevoli per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi territoriali (art. 2 comma 4 della L. 431/98).
Infine, si precisa che, per le abitazioni locate a canone concordato, è venuto meno l’obbligo dichiarativo ai fini IMU, poiché, tramite la piattaforma “Puntofisco”, i Comuni dispongono dei dati delle locazioni registrate.