29 luglio 2024 – F24 a scadenze future. Operative le nuove modalità dal 5 agosto 2024

Il decreto legislativo adempimenti, d.lgs. 8 gennaio 2024 nr. 1, all’articolo 17, ha previsto la possibilità per contribuenti ed intermediari di disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future, versate tramite modello F24, rinviando a successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei criteri e delle modalità applicative. Tale provvedimento è stato emanato in data 26 luglio 2024, protocollo nr. 313945/2024.
Come noto, già attualmente i contribuenti e gli intermediari autorizzati possono, mediante l’utilizzo dei canali dell’Agenzia delle Entrate, trasmettere modelli F24, indicando una futura data di addebito in conto corrente delle somme dovute.
La novità introdotta dall’articolo 17 del d.lgs. 8 gennaio 2024 consiste nella possibilità di disporre in via preventiva gli addebiti di somme versabili con modello F24, a condizione che si tratti di versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi o altre somme versabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 nr. 241, con riferimento a “blocchi” di modelli F24 relativi al medesimo contribuente, ma aventi scadenze diverse.
Un esempio tipico è quello del versamento rateale delle somme emergenti dal modello Redditi. Attualmente, per ciascuna scadenza è necessario effettuare una distinta trasmissione telematica del flusso dei modelli F24, posto che è proprio con tale flusso che viene precisata la data di addebito. Di conseguenza, se un contribuente sceglie, ad esempio, di versare in due rate, dovrà effettuare due distinte trasmissioni. Alla luce della novità introdotta, invece, sarà possibile effettuare una sola trasmissione, che comprenderà entrambi i modelli F24, che saranno addebitati ciascuno alla data specificata.
Il provvedimento attuativo protocollo nr. 313945/2024 va ora a meglio definire le modalità, precisando decorrenza e limiti delle nuove disposizioni.
Per quanto riguarda la decorrenza, le nuove modalità di trasmissione dei modelli F24 saranno operative dal 5 agosto 2024.
Quanto ai limiti, il provvedimento dispone che la futura data di pagamento indicata nel modello F24 non potrà essere superiore a cinque anni dalla data di invio del flusso telematico.
Se da un punto di vista tecnico la misura può apparire interessante, consentendo un buon risparmio di tempo in termini di trasmissioni telematiche, d’altro canto vi sono alcuni aspetti che inevitabilmente dovranno essere presi in considerazione, e che potrebbero rendere l’approccio alle nuove modalità di trasmissione, che ovviamente si affiancano e non sostituiscono le precedenti, meno appetibili.
Infatti, non è infrequente che il contribuente decida volta per volta “se” versare, in ragione di possibili problematiche di liquidità, oppure anche “quanto” versare. Ad esempio, dinnanzi ad un versamento emergente dal modello Redditi, potrebbe accadere che il contribuente non disponga di tutte le somme necessarie, ma solo di una parte. In questo caso è preferibile dare priorità al versamento degli eventuali debiti contributivi (in quanto per essi non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ed anche perché costituiscono oneri deducibili per l’anno di avvenuto versamento), seguiti dagli importi dovuti a saldo per imposte dirette e, buon ultimo, gli acconti, che eventualmente potrebbero anche essere legittimamente ridotti con criterio previsionale e ravveduti a conti fatti.
Altra problematica da affrontare è quella dell’utilizzo dei crediti in compensazione, per i quali il provvedimento precisa, e non poteva essere diversamente, che i crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura, sia alla scadenza stessa del versamento. In sostanza, trasmettendo la delega con scadenza futura, con utilizzo di credito in compensazione, tale credito risulta “congelato” e non più utilizzabile, in quanto già “prenotato” per la futura scadenza, per quanto poi si consideri effettivamente utilizzato solo ad avvenuto addebito/acquisizione del modello F24 alla scadenza richiesta.
Ovviamente è possibile “richiamare” una delega F24 prenotata con scadenza futura, revocando quanto inizialmente indicato nel flusso telematico, con ciò liberando anche il credito eventualmente indicato in compensazione.
Tutto questo ricordando che i crediti utilizzati in compensazione hanno anche una specifica scadenza, e la circostanza di poter inviare modelli F24 con scadenze future non significa che i crediti possano essere utilizzati in momento successivo alla loro scadenza naturale.
Per concludere, per quanto la questione non sia trattata nel provvedimento, giova brevemente ricordare il blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali di ammontare superiore a 100.000 euro, nonché la problematica dei debiti erariali di ammontare superiore a 1.500 euro, in presenza dei quali il modello F24 che espone crediti erariali in compensazione viene acquisito, ma l’utilizzo del credito sanzionato nella misura del 50%. Situazioni, queste, che necessitano di essere monitorate prima di ciascun versamento F24, e che quindi creano un ostacolo di difficile gestione nel caso di invio di F24 a scadenze future con utilizzo di crediti.
Viceversa, l’invio di deleghe con scadenza futura senza indicazione di crediti in compensazione potrebbe far venire meno la possibilità di utilizzare in crediti emersi successivamente alla data dell’invio stesso.
L’invio di deleghe a scadenza futura, in sintesi, semplifica le procedure di trasmissione ma potrebbe generare una serie di problematiche ben più complesse, anche alla luce di quanto precisato ai punti 5.2 e 5.3 del provvedimento, che precisano che “L’estinzione, la riduzione o altro evento che vada a incidere sull’obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, così come sull’eventuale credito in compensazione indicato, non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future” e che “L’annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate”.
Infine, soprattutto in un’ottica di invio a scadenze future lontane nel tempo, occorre considerare che resta sempre responsabilità del contribuente verificare la disponibilità di somme sufficienti per l’addebito, e soprattutto che il conto inizialmente indicato per l’addebito stesso risulti ancora attivo. Ciò significa non solo di ricordare di non estinguere il conto in presenza di modelli F24 prenotati a scadenza futura, ma anche la necessità di monitorare quelle circostanze che potrebbero rendere impossibile l’addebito anche in presenza di una situazione di fatto immutata, come potrebbe accadere nel caso di accorpamento di filiali bancarie con conseguente modifica dell’IBAN di riferimento.