28 settembre 2023 – Non detraibile l’IVA su spese legali sostenute per l’amministratore della società

Non può essere detratta l’IVA sulle spese legali sostenute per la difesa in giudizio di amministratori, dirigenti e dipendenti della società coinvolti in procedimenti penali. Lo ha ribadito una recente pronuncia di merito emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado ligure, la n. 386/2/2023 del 23 maggio 2023, aderendo a quello che sembra a oggi l’indirizzo giurisprudenziale prevalente.
La questione riguarda la detraibilità dell’IVA per i costi sostenuti dalla società a fronte di spese legali per reati contestati ad amministratori e dipendenti della società stessa.
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, il cliente di un legale può detrarre l’IVA in base alle regole generali se agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, salvi i limiti alla detrazione.
Secondo la giurisprudenza, il soggetto passivo che intende esercitare il diritto alla detrazione ha l’onere di fornire la prova dell’inerenza dell’operazione quale atto d’impresa, dando conto dell’esistenza e della natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi, nonché della sua concreta destinazione alla produzione.
I giudici liguri si rifanno a tali principi, osservando che ai fini della detraibilità dell’IVA sui costi sostenuti è necessaria la verifica della correlazione tra l’acquisto di beni o servizi effettuato e il loro impiego e utilizzo diretto nell’attività esercitata dal soggetto interessato: in mancanza di tale nesso, non è dato riscontrare il rispetto del principio di afferenza.
È necessario quindi verificare che i costi sostenuti sono in relazione immediata e diretta con l’esercizio dell’attività d’impresa. Sembra via via rafforzarsi, dunque, l’orientamento già consolidato presso la giurisprudenza di legittimità.
Di interesse, sul punto, sono la Cassazione 10 marzo 2017 n. 6185 e soprattutto la Cassazione 14 dicembre 2012 n. 23089. Quest’ultima nega la detrazione dell’IVA/deduzione del costo anche sulla base dell’inapplicabilità del secondo comma dell’art. 1720 c.c., norma relativa al rimborso delle spese al mandatario, in quanto non si tratta di attività funzionale al perseguimento dell’oggetto sociale, ma piuttosto di attività che nel mandato trova soltanto la sua occasione. Secondo la Corte, l’illecito penale non rientra fra le attività che il mandante ha il diritto di pretendere dal mandatario, non essendo un’attività causalmente connessa al mandato. L’assunzione di spese per eventuali procedimenti penali, oltretutto, non rientra neppure nell’oggetto sociale.