28 ottobre 2024 – Entro il 31 ottobre la presentazione del modello IVA TR terzo trimestre

A fine mese, in aggiunta al termine per l’invio dei modelli redditi (con l’accettazione o meno della proposta di concordato preventivo biennale), IRAP e dei sostituti di imposta, scade anche il termine per la presentazione del modello IVA TR del terzo trimestre 2024 per la richiesta dell’utilizzo in compensazione orizzontale, ovvero per il rimborso del credito iva formatosi nel citato periodo.
Considerato che il credito relativo al quarto trimestre può essere chiesto a rimborso o in compensazione esclusivamente nell’ambito della dichiarazione annuale, si tratta dell’ultima possibilità per l’anno corrente.
Va precisato che non è ammesso il riporto del credito IVA derivante da periodi precedenti o dall’anno precedente, per cui l’importo chiesto a rimborso o in compensazione tiene conto esclusivamente del credito maturato nel periodo.
I presupposti per la richiesta di rimborso, ovvero dell’utilizzo in compensazione, sono i medesimi: aliquota media: esclusività, ovvero prevalenza, di operazioni attive soggette ad imposta che determinano un’aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella media risultante dalla sommatoria di acquisti ed importazioni; rilevano ai fini del calcolo dell’aliquota media sulle operazioni attive anche le operazioni in regime di reverse charge (articolo 17, commi 5, 6 e 7, D.P.R. 633/1972) e di split payment (articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972); operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, del D.P.R. 633/1972, nonché di operazioni ad esse assimilate ed intracomunitarie, di importo complessivo almeno pari al 25% del totale delle operazioni effettuate; beni ammortizzabili: sommatoria di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili maggiore dei 2/3 del complesso degli acquisti e delle importazioni imponibili ai fini iva, in tale ipotesi l’imposta rimborsabile, ovvero compensabile, è pari a quella assolta sugli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili; soggetti non residenti: soggetti che operano in Italia mediante rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972, ovvero identificatisi direttamente secondo la previsione dell’articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972; operazioni non soggette: effettuazione verso soggetti passivi non stabiliti nel territorio italiano in misura superiore al 50% del complesso delle operazioni effettuate delle seguenti operazioni fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative attività di intermediazione; prestazioni di servizi accessorie a quelle del punto precedente; prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. 633/1972, vale a dire quelle esenti richiamate dall’articolo 10, nn. da 1 a 4, del D.P.R. 633/1972, poste in essere nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori del territorio comunitario, ovvero relative a beni destinati ad essere trasportati fuori dall’UE.
L’importo minimo compensabile, ovvero rimborsabile, è pari a 2.582,28 euro.
L’ammontare di credito chiesto in compensazione partecipa al limite annuo pari a 2 milioni di euro.
Se il credito annuo compensabile è di importo superiore a 5.000 euro (50.000 euro per le start up innovative), il modello deve recare l’apposizione del visto di conformità, o la sottoscrizione del revisore contabile ove previsto, e l’utilizzo ex art. 17 del D. Lgs. 471/1997 è ammesso a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Nei limiti dell’importo di 50.000 euro annui si applica il regime premiale ISA.
L’importo a credito può essere chiesto a rimborso: se di importo inferiore o pari a 30.000 euro, senza che siano necessarie ulteriori formalità rispetto all’indicazione nel modello; se di importo superiore a 30.000 euro, in termini generali, mediante l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) oltre che con il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali previsti dall’articolo 38-bis, comma 3, del D.P.R. 633/72; se di importo superiore a 30.000 euro, in alcuni casi è necessaria la prevista prestazione di garanzia patrimoniale in favore del Fisco.
Tale ultima ipotesi si concretizza se il modello IVA TR è presentato: da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative; da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: a. al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; b. al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; c. all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non al singolo rimborso.