L’assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare componenti del patrimonio netto (riserve di utili e/o di capitale, nonché il capitale sociale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo valore netto contabile.
Ne deriva che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale, ovvero capitale, almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
Nel caso per effetto dell’operazione in parola si annullino riserve in sospensione d’imposta è dovuta l’imposta sostitutiva pari al 13% del valore di tali riserve. L’imposta non è dovuta sull’annullamento delle riserve da rivalutazione civilistica e delle riserve da rivalutazione fiscale affrancate. Tali riserve, infatti, non sono in sospensione di imposta.
Come precisato dalla circolare n. 37/E del 2016, “possono essere liberate riserve di importo non superiore a quello utilizzato in sede contabile per consentire la fuoriuscita del bene. Il contribuente può utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili”.
Ciò in quanto lo scomputo della base imponibile dell’imposta sostitutiva ai fini della tassazione del socio assegnatario dei soggetti IRES rende conveniente la tassazione sostitutiva in parola rispetto a quella ordinaria. Un vantaggio maggiore si ha per i soci delle società di persone, in quanto in tal caso la tassazione in capo alla società assolve l’onere tributario complessivamente dovuto per l’operazione.
Per i soggetti che prevedono l’utilizzo delle riserve in sospensione di imposta per procedere all’assegnazione agevolata potrebbe essere conveniente avvalersi della possibilità del loro affrancamento straordinario previsto dall’articolo 14 del D. Lgs. 13/12/2024 n. 192, di riforma dell’IRPEF e dell’IRES.
La norma richiamata dispone che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10%.
Ne consegue che si potrebbe conseguire un risparmio pari al 3% del valore delle riserve affrancate (il risparmio è pari al differenziale tra le imposte sostitutive).
Un ulteriore vantaggio consegue ai differenti tempi di pagamento.
Le imposte sostitutive derivanti dall’operazione di assegnazione agevolata devono essere versate come segue: il 60% entro il 30 settembre 2025; il 40% entro il 30 novembre 2025.
L’imposta derivante dall’affrancamento straordinario è oggetto di una rateizzazione maggiore. È, infatti, sancito che è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.