28 dicembre 2023 – Invio delle dichiarazioni fiscali entro il 30 settembre dal 2024

Tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), c.d. DLgs. “Adempimenti”, approvato dal Consiglio dei ministri il 19 dicembre, rientra l’anticipazione, a decorrere dal 2 maggio 2024, dei termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, disposta dall’art. 11.
È pertanto confermato quanto previsto dal testo del decreto legislativo che era stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per ricevere i relativi pareri.
Nello specifico, l’art. 11 del DLgs., modificando l’art. 2 del DPR 322/98, prevede, con effetto dal 2 maggio 2024, un’anticipazione del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP: al 30 settembre (rispetto al 30 novembre attualmente previsto) per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto all’undicesimo mese attualmente previsto) per i soggetti IRES. Viene quindi ripristinata la situazione esistente prima del 2019, anteriormente al differimento a regime disposto dall’art. 4-bis comma 2 del DL 34/2019.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per tale periodo d’imposta i precedenti termini, vale a dire l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Come si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, la modifica in esame consente di anticipare: il controllo delle dichiarazioni e, di conseguenza, l’erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti; i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni; l’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) e, di conseguenza, la pubblicazione delle relative procedure software.
In relazione all’ultimo punto, infatti, l’art. 7 del DLgs. stabilisce che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate: entro il mese di aprile, per l’anno 2024; entro il 15 marzo, a decorrere dall’anno 2025.
A tal proposito, tra le osservazioni proposte dalla Commissione Finanze della Camera, si richiedeva di valutare la possibilità, vista l’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, di anticipare la messa a disposizione di modelli software, istruzioni e circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione sia ai modelli ISA, sia alle dichiarazioni dei redditi, comprendendo anche i moduli di controllo degli invii telematici.
In particolare, la Commissione riteneva che tali documenti dovessero essere resi disponibili: entro aprile, per il periodo d’imposta 2023 (quindi aprile 2024); entro il mese di febbraio di ogni anno, a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (quindi febbraio 2025).
Nel caso in cui non fossero rispettati i suddetti termini, la Commissione proponeva di prorogare di conseguenza i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.
In relazione ai modelli dichiarativi, la descritta anticipazione non è stata messa in atto, poiché si è ritenuto che non ci siano i tempi tecnici necessari per analizzare le novità normative che normalmente intervengono a fine anno, come la legge di bilancio, definire le relative specifiche di intervento e sviluppare i programmi informatici sulla base delle disposizioni normative.
Quanto all’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la Commissione parlamentare aveva altresì richiesto che fosse stabilito l’anticipo di un solo mese, e quindi fissato il termine al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: il termine del 31 ottobre proposto, però, si sarebbe sovrapposto a quello di presentazione dei modelli 770, di cui all’art. 4 del DPR 322/98, prevedendo così un unico termine per tutte le dichiarazioni, situazione che avrebbe complicato il lavoro di chi presenta le dichiarazioni.
Con l’art. 11 del DLgs. è stato altresì anticipato di un mese (dal 1° maggio al 1° aprile), a decorrere dal 1° aprile 2025, il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770. Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.