28 agosto 2024 – Soggetti ISA: superamento della soglia dei ricavi e cessazione effetti del concordato

Il decreto legislativo 108 del 5 agosto 2024 è intervenuto in più parti in modifica al decreto legislativo 13/2024 in materia di concordato preventivo. Con l’avvenuta pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale è opportuno ricapitolare, in via definitiva, le cause di cessazione degli effetti del concordato, ovvero le cause al verificarsi delle quali il concordato perde di rilevanza. In tal caso vengono meno sia i benefici che gli “oneri” derivanti dal concordato preventivo biennale, nell’esercizio in cui si verifica l’evento dal quale discende la cessazione.
Per i soggetti ISA, l’articolo 21 del d.lgs. 13/2024, così come riformulato dal decreto correttivo 108/2024, prevede innanzitutto il mantenimento delle cause di cessazione già previste sin dalla prima stesura, ovvero il concordato cessa nei suoi effetti quando:
a) il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. A rilevare, quindi, per il biennio 2024 e 2025, è l’esercizio prevalente di una attività diversa da quella esercitata nel 2023, in ragione della quale viene compilato un modello ISA diverso dal modello ISA 2024 anno di imposta 2023.
b) il contribuente cessa l’attività (chiusura della partita IVA).
A tali cause di cessazione, il decreto correttivo ne affianca di nuove:
b-bis) il contribuente aderisce al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190. Tale causa di cessazione deve essere letta nell’ottica di adozione del regime forfettario nel 2025, posto che, se l’adesione è avvenuta già nel 2024, allora il contribuente, alla luce delle novità apportate dal correttivo all’articolo 11 del d.lgs. 13/2024, incorre già a monte in causa di esclusione dalla possibilità di aderire al concordato.
b-ter) la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale. In questo caso, la causa di cessazione deve essere letta certamente in ottica 2025 e, in via residuale, anche nell’ottica di avvenuta modifica della compagine sociale o operazione straordinaria avvenuta nel 2024. Quanto sopra poiché, sempre alla luce delle modifiche introdotte alle cause di esclusione, se le operazioni di fusione, scissione, conferimento o le modifiche alla compagine sociale sono avvenute nel 2024, prima del termine di adesione al concordato, allora il contribuente è già incorso in causa di esclusione. Tali fattispecie, tuttavia, potrebbero anche verificarsi nel 2024 dopo l’avvenuta adesione (ovvero nei mesi di novembre e dicembre 2024). In tal caso il contribuente potrebbe aver legittimamente espresso adesione al concordato, ma poi non potrebbe applicarlo, entrando in gioco la nuova cause di cessazione qui in esame.
b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.
Infine, di particolare interesse è la nuova causa di cessazione di cui alla lettera b-quater, che di fatto “mette un tetto” alla validità del concordato guardando all’ammontare dei ricavi o compensi realizzati negli anni oggetto del concordato stesso.
Come noto, un soggetto ISA può aderire al concordato solo se gli ISA sono applicabili all’esercizio 2023, posto che l’esito del motore di calcolo ISA rappresenta uno degli elementi fondamentali sul quale è basata la formulazione della proposta.
Affinché il modello ISA sia applicabile, i ricavi o compensi devono assestarsi sotto la soglia massima, pari a euro 5.164.569, ma restavano da comprendere le conseguenze nelle quali sarebbe incorso il contribuente concordatario nel caso di conseguimento di maggiori ricavi o compensi rispetto alla soglia negli anni oggetto di concordato. In prima battuta, posto che l’assoggettamento ad ISA è una delle condizioni di accesso, e il venir meno delle condizioni di accesso rappresenta causa di decadenza, si era inteso che laddove i ricavi o compensi avessero superato la soglia, allora gli effetti del concordato sarebbero venuti meno.
Il nuovo passaggio introdotto alla norma, qui in esame, propone invece un’interpretazione diversa, mantenendo l’efficacia del concordato anche laddove i ricavi o compensi dovessero superare la soglia, salvo cessare gli effetti del concordato stesso se il superamento dovesse avvenire in misura superiore al 50% (ovvero ricavi o compensi superiori a euro 7.746.853,5).
In questo caso, peraltro, si tratterebbe di causa di cessazione e non di decadenza degli effetti, e quindi di circostanza che coinvolge solo l’anno nel quale vengono superati euro 7.746.853,5 di ricavi o compensi, e non l’intero biennio oggetto di concordato.