28 agosto 2024 – Modello Redditi 2024: strumentalità degli immobili dei professionisti e deduzione IMU

In attesa dell’entrata in vigore delle novità (in attuazione della legge delega fiscale) riguardanti i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, i professionisti sono oggi alle prese con la redazione del Modello Redditi 2024. Per il momento il decreto delegato è in attesa dei pareri delle competenti commissioni parlamentari. Tuttavia, probabilmente per ragioni di cassa, il legislatore delegato ha rinviato la previsione che in futuro dovrebbe consentire la deducibilità delle quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisto dei beni immobili strumentali.
Indipendentemente dalle previsioni future, tranne alcune specifiche eccezioni, il costo sostenuto per l’acquisto degli immobili strumentali non è ammortizzabile. Conseguentemente nessuna quota di ammortamento dovrà essere indicata in corrispondenza del rigo RE10 all’interno del quadro RE.
Tuttavia, l’utilizzo quale sede dello studio professionale di un immobile di proprietà del professionista, se da una parte non consente la deduzione delle quote di ammortamento del costo, dall’altro permette la deduzione integrale dell’IMU all’atto del pagamento del tributo.
La deduzione dell’imposta municipale propria richiede la contestuale presenza di due specifiche condizioni. In primis, deve trattarsi di un immobile strumentale. In secondo luogo, la deduzione del costo avviene nell’anno di pagamento del tributo. Si applica quindi il principio di cassa.
Per quanto riguarda la natura di bene strumentale è necessario tenere conto di quanto previsto dall’art. 43, comma 2 del TUIR che così dispone: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato”.
Dalla lettura della disposizione si comprende come la nozione di “bene immobile strumentale per natura” riguardi esclusivamente l’esercizio dell’attività d’impresa. Per i professionisti affinché un immobile possa essere considerato come strumentale è necessario un utilizzo diretto ed esclusivo nell’esercizio dell’attività professionale. È irrilevante la classificazione catastale dell’immobile essendo necessario fare riferimento all’utilizzo effettivo e concreto fatto dal professionista.
Ad esempio, può considerarsi strumentale anche un immobile avente classificazione catastale A/2 (civile abitazione) a condizione che il cespite venga utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività. Se il professionista utilizza il bene anche per esigenze personali o del proprio nucleo familiare l’immobile perde la caratteristica della strumentalità.
In mancanza del predetto presupposto l’imposta municipale propria non potrà essere considerata in deduzione ai fini della determinazione del reddito professionale netto. In buona sostanza l’uso promiscuo dell’immobile determina l’indeducibilità integrale del tributo. In questo senso si è espressa l’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 10/E del 14 maggio 2014. La deducibilità è poi subordinata all’effettivo pagamento del tributo.
Deve però considerarsi, ai fini della corretta determinazione del reddito professionale, che la deduzione dell’IMU nella misura integrale è stata possibile per la prima volta con riferimento al periodo d’imposta 2022. Negli anni precedenti la deduzione del tributo è stata ammessa parzialmente, sia pure con percentuali crescenti nel tempo. Tuttavia, se il professionista ha pagato l’IMU nell’anno 2023, ma in ritardo trattandosi del tributo relativo agli anni precedenti, allorquando la deducibilità era parziale, la spesa concorrerà alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ma tenendo conto della percentuale di deducibilità riferita all’anno di competenza. In buona sostanza risulterà irrilevante aver effettuato il pagamento nell’anno 2023, cioè nel periodo temporale durante il quale il tributo è integralmente deducibile.