Nella seduta pomeridiana di ieri, le Commissione riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato l’emendamento del Governo al DL 113/2024 (decreto Omnibus) che prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di 100 euro ai lavoratori dipendenti assieme alla tredicesima mensilità (bonus Natale). Sono quindi stati respinti i 23 subemendamenti presentati martedì scorso.
Il voto sugli emendamenti dovrebbe riprendere domenica, a partire dalle 11, con l’obiettivo di chiudere. Il provvedimento è atteso in Aula al Senato lunedì pomeriggio alle 16. Il Governo dovrebbe chiedere la fiducia, che verrebbe votata martedì mattina. Dopo il via libera del Senato, il DL deve passare alla Camera, che ha già fissato il 2 ottobre per l’approdo in Aula.
Come emerso nei giorni scorsi, in base all’emendamento approvato, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’art. 5 comma 1 lett. a) n. 2.4) della L. 111/2023, l’indennità è erogata per il 2024 ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro; il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR (sono in sostanza fiscalmente a carico), oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’art. 12 comma 1 lett. c) decimo periodo del TUIR (cioè se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato); l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
Il datore di lavoro erogherà materialmente il bonus in qualità di sostituto d’imposta, assieme alla tredicesima mensilità, e potrà recuperare il credito maturato mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
L’erogazione avverrà su richiesta del lavoratore, che dovrà attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.
In sede di conguaglio, il sostituto dovrà verificare la spettanza dell’indennità una tantum e, se questa si dovesse rivelare non spettante, provvederà al recupero del relativo importo.
L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche se non è stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Se l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulta non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.