L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 dispone che gli operatori sanitari (Aziende sanitarie Locali, Farmacie, Strutture sanitarie pubbliche, private e private accreditate col SSN, i Professionisti sanitari, etc.) sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, affinché l’Agenzia possa elaborare per tempo le dichiarazioni dei redditi (la c.d. comunicazione al Sistema TS).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto 8 febbraio 2024 (pubblicato in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2024), ha stabilito che la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, deve essere effettuata con cadenza semestrale. Le spese sanitarie del primo semestre 2024 andavano quindi trasmesse al Sistema TS entro il 30 settembre 2024; quelle del secondo semestre 2024, invece, andranno comunicate entro il 31 gennaio 2025.
L’articolo 3, comma 5-bis, del richiamato decreto disciplina il regime sanzionatorio. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022, ha fornito precisi chiarimenti in merito alle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema TS.
L’Agenzia delle Entrate, con il richiamato documento di prassi, ha chiarito che il gravoso regime sanzionatorio previsto dal legislatore trova la sua causa nell’esigenza di ottenere il “rispetto” del termine previsto per la trasmissione dei dati e la “qualità” degli stessi. Pertanto, è prevista una “sanzione base” di euro 100 per ogni singolo documento di spesa omesso, errato o tardivamente inviato al Sistema TS, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, e con un tetto massimo di euro 50.000.
Tuttavia, detta sanzione è definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Inoltre, qualora la “comunicazione” dei dati al Sistema TS venga correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la “sanzione base” su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal richiamato articolo 13 è data dalla sanzione ordinaria ridotta ad un terzo, con un massimo di euro 20.000.
Pertanto, sulla scorta di quanto previsto dalla norma in commento e alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema TS, entro il prossimo 29 novembre 2024, sarà possibile ravvedersi in presenza di eventuali violazioni relative alla comunicazione dei dati di spesa riguardanti il primo semestre 2024.
Nello specifico, entro il prossimo 29 novembre 2024, coloro che hanno omesso, errato o inviato tardivamente i dati del primo semestre 2024, potranno avvalersi del ravvedimento operoso, inviando i dati correttamente al Sistema TS e versando la sanzione applicando le percentuali di riduzione – di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 – sulla “sanzione ordinaria ridotta ad un terzo” – sanzione base (euro 33,33) – e con un massimo di euro 20.000.
La definizione della sanzione mediante ravvedimento operoso dovrà avvenire versando il dovuto mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 8912 – anno 2024.