Nell’ambito delle misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede, la Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) incrementa il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali.
Sul punto, occorre dapprima ricordare che, il suddetto Fondo, è stato istituito dall’articolo 1, comma 526, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Tale disposizione, infatti, prevede che, al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti ad un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, è istituito un Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dov’è ubicato l’immobile locato.
L’articolo 1, comma 120, della Legge n. 207/2024, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, provvede ad incrementare il sopra citato Fondo di: 1 milione di euro per l’anno 2025; 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
La medesima disposizione prevede, altresì, che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma in esame (ovvero lo stanziamento delle risorse appena sopra elencate), si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge n. 190/2014, come rifinanziato dalla legge in esame.
Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, invece, la Legge di Bilancio 2025, all’articolo 1, comma 270, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – il «Fondo Dote per la famiglia».
Quest’ultimo avrà una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025 (che costituisce limite di spesa), per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (articolo 4, D. Lgs. n. 39/2021) ed agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 45, D. Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore), di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso di determinati requisiti, indicati al successivo comma 271 dell’articolo 1, della Manovra 2025.
Il contributo in questione, per ciascun figlio a carico, d’età compresa tra 6 e 14 anni, sarà attribuito a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, pari o inferiore a 15.000 euro.
Detto beneficio, è alternativo ad altri benefici, contributi o sgravi fiscali, concessi al nucleo familiare per le medesime prestazioni.
Entro sessanta giorni dalla data d’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (1° gennaio 2025), dovrà adottarsi un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per stabilire le modalità d’attuazione dell’agevolazione in esame, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa sopra citato.
Per l’attuazione del beneficio in commento, il Dipartimento per lo Sport si avvarrà della società “Sport e Salute S.p.a.”, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.