Negli ultimi anni gli enti senza scopo di lucro sono stati oggetto di diverse e rilevanti novità normative: dalla riforma del Terzo settore alla riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, dalle modifiche della disciplina IVA prossimamente operative al progetto di coordinamento complessivo della materia contenuto nella legge delega di Riforma fiscale. Gli interventi hanno effetti anche sugli statuti degli enti interessati che, in linea generale, devono essere adeguati alle nuove disposizioni, ai fini dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS, o nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il termine per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi è stato prorogato al 30 giugno 2024, mentre per gli ETS assume rilevanza la data del 31 dicembre 2023, termine ultimo (fatte salve eventuali ulteriori proroghe) per adeguare gli statuti di ONLUS, APS e ODV alle disposizioni del DLgs. 117/2017 con modalità e quorum semplificati, in esenzione dall’imposta di registro (art. 82 comma 3 del DLgs. 117/2017); l’agevolazione riguarda prevalentemente le ONLUS che intendono iscriversi nel RUNTS. Tale misura interessa in maniera minore le ODV e le APS, essendosi ormai concluse le procedure di trasmigrazione nel RUNTS; possono tuttavia utilizzare la disposizione agevolativa le ODV e le APS che di propria iniziativa, oppure in ottemperanza a una richiesta dell’ufficio del RUNTS, abbiano la necessità di adeguare lo statuto. In ogni caso, i citati enti entro il 31 dicembre 2023 possono intervenire sugli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle disposizioni inderogabili di cui al DLgs. 117/2017 o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la nota 22 ottobre 2020 n. 10980, le modalità semplificate possono essere utilizzate a condizione che lo statuto o il regolamento dell’ente effettivamente le prevedano in caso di assemblea ordinaria; nel caso in cui le modalità di cui l’ente si è dotato non prevedano differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie, le stesse dovranno comunque essere rispettate a pena di invalidità delle sedute. Si consideri, in ogni caso, che la scadenza del 31 dicembre 2023 rileva solo ai fini procedurali; a partire dal 2024, le modifiche statutarie potranno comunque essere deliberate con le modalità e i quorum previsti dai singoli enti o, in mancanza, dal codice civile. Il mancato rispetto del termine non avrà quindi effetti sulla qualifica di ONLUS, sulla successiva iscrizione nel RUNTS o sull’applicabilità delle agevolazioni fiscali transitorie; secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 25 ottobre 2019 n. 89, le ONLUS continuano infatti ad applicare la relativa disciplina fiscale, in costanza dei requisiti formali e sostanziali, fino al termine di cui all’art. 104 comma 2 del Dlgs. 117/2017 (periodo di imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione Ue), anche in assenza di adeguamento entro il termine previsto (e più volte prorogato). Gli enti del Terzo settore dovranno inoltre prestare attenzione all’attuazione della legge delega di riforma fiscale, volta a regolare, tra l’altro, anche alcuni aspetti legati a tali soggetti; si tratta, in linea generale, di disposizioni di carattere programmatico, che puntano a una migliore efficienza del sistema tributario.
In particolare, gli obiettivi della L. 111/2023 relativamente al settore non profit possono essere così sintetizzati: razionalizzazione e semplificazione della normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario; razionalizzazione e semplificazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, in coerenza con le disposizioni del Codice del Terzo settore e con il diritto Ue; razionalizzazione e semplificazione dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; completamento e razionalizzazione delle misure fiscali previste per gli enti sportivi e relativo coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario. Si tratta, in tutta evidenza, di disposizioni di principio, che acquisteranno concretezza con la stesura dei relativi decreti attuativi.