Scade il prossimo lunedì 2 dicembre (dal momento che il 30 novembre è sabato) il termine ultimo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre, qualsiasi sia l’importo.
Entro la medesima data si dovrà provvedere al versamento dell’imposta di bollo cumulativa dovuta sul primo e secondo trimestre qualora l’importo dovuto a seguito di liquidazione definitiva fosse risultato nel suo totale inferiore a 5.000 Euro.
Pertanto, i contribuenti, al 2 dicembre, potrebbero trovarsi nella condizione di sostenere un esborso consistente: così come delineate, le scadenze hanno richiesto un monitoraggio di quanto liquidato/dovuto sia per il primo che per il secondo trimestre all’indomani della loro scadenza naturale e valutare di rimandarne il versamento cumulativo al terzo trimestre, insieme all’imposta dovuta per quest’ultimo.
Si ricorda che il versamento dell’imposta di bollo (da non confondere con il c.d. “bollo virtuale” – modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo a cui si assoggettano determinati atti e documenti, su richiesta degli interessati all’Agenzia delle Entrate per il tramite di una apposita autorizzazione), è soggetto alle ordinarie scadenze (che possono essere postergate se la scadenza “cade” sabato e in un giorno festivo).
Per il 2024, i versamenti hanno rispettato il seguente calendario: 31.5.2024 – primo trimestre per importi >Euro 5.000; 30.9.2024 – secondo trimestre per importi >Euro 5.000; 30.9.2024 – primo trimestre per importi < Euro 5000; 2.12.2024 – terzo trimestre – nessun limite di importo; 2.12.2024 – primo e secondo trimestre con importo cumulato < Euro 5000; 28.2.2025 – quarto trimestre – nessun limite di importo.
Si rammenta inoltre come, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6 del D.M. 17/06/2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche tramite la valorizzazione del campo “Bollo virtuale” con l’indicazione “SI/No” del tracciato record .xml della fattura elettronica, fornendo così la possibilità ai contribuenti di visualizzare sul portale “Fatture e corrispettivi”: nell’Elenco A i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse; integrati con l’Elenco B, nel quale ci sono i dati delle fatture per le quali, secondo gli uffici finanziari, l’imposta di bollo risulterebbe dovuta sebbene in fattura non sia stata assolta.
Decorsi infatti i termini per la modifica dell’Elenco B, sulla base dei dati presenti in entrambi gli elenchi, l’Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell’imposta dovuta evidenziandone l’importo liquidato/dovuto entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Relativamente al terzo trimestre, sono quindi disponibili già dallo scorso 15 ottobre gli Elenchi A e B riepilogativi degli importi dovuti, i quali potevano essere modificati dal contribuente entro il 31 ottobre, al fine di provvedere alla liquidazione definitiva degli importi dovuti entro il trascorso 15 novembre.
I codici di versamento da utilizzare nella predisposizione del modello F24 del terzo trimestre sono: 2521 – imposta di bollo – primo trim.; 2522 – imposta di bollo – secondo trim.; 2523 – imposta di bollo – terzo trim.; 2525 – imposta di bollo – sanzioni; 2526 – imposta di bollo – interessi.
I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è stato posticipato al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta è dovuta (2521 e/o 2522).
L’omesso o insufficiente o tardivo versamento fa scattare l’invio di comunicazione telematica predisposta dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo PEC del soggetto IVA nella quale viene indicato l’importo dovuto, le sanzioni ex art. 13, co. 1 del D.lgs. 471/97 e gli interessi.
L’ultima scadenza da appuntare per l’imposta di bollo del 2024 è il 28 febbraio 2025 nel quale andrà versata l’imposta dovuta relativamente al quarto trimestre, qualunque sia l’importo a debito. Il codice tributo da utilizzare sarà il 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre. Gli elenchi saranno disponibili in visione a decorrere dal 15 gennaio 2025.