A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022 (decreto “PNRR 2”), dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione.
In particolare, l’attuale formulazione dell’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015 prevede che, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
L’estensione in corso d’anno a soggetti prima esclusi – nella specie i soggetti rientranti nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, i soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 (cd. “forfettari”) e coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 – ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che, per costoro, l’obbligo vale a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.
Pertanto, da quest’anno, i soggetti rientranti nel regime di vantaggio, i forfettari e coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 sono sempre obbligati all’emissione della fattura elettronica per mezzo del Sistema di Interscambio.
Come precisato dalla circolare n. 26/E/2022, i soggetti di cui sopra, rientrando tra i soggetti passivi di cui al citato art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non residenti (cd. “esterometro”).
L’invio dei dati è eseguito entro i termini di emissione delle fatture (o di certificazione dei corrispettivi), per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia, ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura o di effettuazione, per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Esemplificando, con specifico riguardo ai soggetti in regime forfettario, per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, il presupposto territoriale è quello individuato dagli artt. 7-ter e ss. del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso delle prestazioni di servizi “generiche” rese ad un committente non residente, soggetto passivo IVA, il soggetto forfettario può continuare ad emettere fattura cartacea o elettronica extra-Sistema di Interscambio senza addebito dell’imposta, con obbligo di comunicare i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015, utilizzando il tipo documento “TD01” e il codice natura “N2.1” (e non, quindi, il codice natura “N2.2”).
Nel caso, invece, delle prestazioni di servizi “generiche” ricevute, l’IVA è sempre assolta in Italia, per cui il soggetto forfettario deve provvedere all’integrazione della fattura (se si tratta di prestatore UE) o all’emissione dell’autofattura (se si tratta di prestatore extra-UE) e al versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo. Laddove l’integrazione o l’autofatturazione sia effettuata analogicamente o in formato elettronico ma extra-Sistema di Interscambio, è necessario trasmettere i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esterometro mediante il tipo documento “TD17”.
Sul punto, la circolare n. 26/E/2022 ha confermato che la trasmissione del tipo documento “TD17” consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione o di autofatturazione, nel senso che il soggetto forfettario può evitare tale adempimento trasmettendo il tipo documento “TD17”.
Riguardo agli scambi intracomunitari di beni, ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331/1993, le cessioni a destinazione di soggetti passivi di altri Stati UE poste in essere da soggetti in regime forfettario non hanno natura intracomunitaria e il cedente deve utilizzare il codice natura “N2.2”.
Specularmente, in base all’art. 38, comma 5, lett. c), del D.L. n. 331/1993, gli acquisti di beni presso fornitori di altri Stati UE entro la soglia annua di 10.000,00 euro non costituiscono acquisti intracomunitari. Al superamento della soglia o in caso di opzione per l’applicazione dell’IVA in Italia, il soggetto in regime forfettario è tenuto ad applicare l’IVA sugli acquisti intracomunitari effettuati, utilizzando il tipo documento “TD18”.