26 aprile 2024 – Dichiarazione Iva 2024 e note di variazione in diminuzione

Il 30 aprile prossimo non rappresenta solo il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2024. Entro la medesima data devono essere registrate le fatture di acquisto la cui esigibilità del tributo si è verificata nell’anno oggetto di dichiarazione.
Per quanto riguarda le fatture di acquisto, se il contribuente ha ricevuto la fattura entro il 31 dicembre 2023 e entro il medesimo anno si è verificata l’esigibilità del tributo, la detrazione Iva potrà essere fatta valere al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2023. L’eventuale registrazione tardiva, quindi effettuata dal 1° maggio 2024 in avanti, determinerà la perdita del diritto alla detrazione del tributo.
Per quanto riguarda le note di variazione in diminuzione deve essere osservato come la data del 30 aprile 2024 rappresenti il termine ultimo per l’emissione di tale documento. Infatti, l’art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, effettua un espresso rinvio all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 per quanto riguarda l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo risultante dalla nota di variazione.
Il punto è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 1/2018 e con la risposta all’istanza di interpello n. 88 dell’8 aprile 2024.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con i documenti di prassi citati, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione annuale Iva riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.
Ad esempio, se nel corso del periodo d’imposta 2023, un’operazione è venuta meno in tutto o in parte a seguito di risoluzione del contratto, la nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’Iva deve essere emessa entro il 30 aprile 2024. Invece, il diritto alla detrazione del tributo può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui la nota è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Tornando all’esempio precedente, la detrazione può essere esercitata all’interno della dichiarazione annuale Iva del 2025 (periodo d’imposta 2024), i cui termini di presentazione scadono il 30 aprile 2025. Naturalmente tale data rappresenta il termine ultimo per l’esercizio del diritto che avrebbe potuto essere fatto valere anche in una delle liquidazioni periodiche successive alla data di emissione della nota di variazione in diminuzione.
Il documento deve essere emesso esclusivamente in formato elettronico. Pertanto, l’Agenzia delle entrate potrà verificare agevolmente la tempestiva emissione della nota di variazione in diminuzione transitata per il tramite dello Sdi.
Il file in formato XML deve essere predisposto indicando il codice “TD04” previsto per le note di credito. Inoltre, nel documento devono essere indicati gli estremi della fattura precedentemente emessa e successivamente rettificata con l’emissione della nota di variazione in diminuzione.
D’altra parte, la dichiarazione annuale Iva non è un adempimento meramente formale, cioè di riepilogo dei dati utilizzati per liquidare periodicamente il tributo. Infatti, in sede di presentazione della dichiarazione Iva annuale il contribuente riliquida il tributo relativo all’intera annualità rilevando eventuali differenze rispetto alle liquidazioni periodiche che di fatto rappresentano semplici “acconti” rispetto al tributo dovuto con riferimento all’intera annualità. In tal senso dispone la direttiva 2006/112/CE.