25 novembre 2024 – Cesto natalizio 2024 anche in contanti

Si avvicina il Natale e con esso il tradizionale scambio di doni. Tradizionale, ma meno gradita, è anche la diffusione di anticipazioni normative, doverose, ma che spesso si traducono in fonte di ulteriore confusione nel già complesso panorama fiscale. Tra queste, l’annunciata necessità di pagare con strumenti tracciabili le spese sostenute per l’acquisto di beni destinati a essere omaggiati.
Poniamo quindi un primo punto fermo: la disciplina degli omaggi natalizi, per quest’anno, non ha subito modifiche rispetto al passato, posto che l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, imposto ai fini della deducibilità del costo dall’articolo 10 del Disegno di Legge di bilancio, se entrerà in vigore, varrà solo a partire dal 2025.
Detto questo, andiamo a riepilogare il corretto trattamento ai fini IVA e II.DD., nonché IRAP, nel caso delle spese per omaggi sostenute dalle imprese. Più nel dettaglio, ci si soffermerà sul classico caso dell’omaggio acquistato da terzi (quindi, non autoprodotto), che non rientra nell’attività alla cui produzione o vendita è diretta l’attività di impresa. Inoltre, si evidenzia che quanto a seguire non vale nel caso in cui l’omaggio sia destinato ai dipendenti, per i quali occorre rifarsi alle previsioni dell’articolo 95, comma 1 del TUIR.
Riepilogando, in questa sede ci si riferisce a: omaggi effettuati dalle imprese a clienti, fornitori, ecc. (non ai dipendenti); acquistati da terzi (non autoprodotti); l’omaggio consiste in beni (e non in servizi); i beni non sono riferibili a quelli alla cui produzione o vendita è diretta l’attività dell’impresa.
Il “caso tipo” è quello del cesto natalizio (a condizione che il soggetto che effettua l’omaggio non sia un’impresa che produce o vende tali cesti).
Dal punto di vista della detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto, ai sensi dell’articolo 19-bis1 lettera h) del D.P.R. 633/1972: se il valore dell’omaggio è uguale o inferiore a 50 euro, l’IVA è interamente detraibile (art. 19-bis1, lettera h), D.P.R. 633/1972); se il valore supera i 50 euro, l’IVA non è detraibile.
La successiva cessione gratuita (omaggio), ai sensi dell’articolo 2 comma 2, nr. 4 del D.P.R. 633/1972, non è soggetta ad IVA, in entrambi i casi.
Ad essere discriminante è dunque il valore dell’omaggio, che deve essere determinato tenendo conto del valore complessivo dell’omaggio stesso. Quindi, se tale omaggio è composto da più beni (es. il contenuto del cesto natalizio) a rilevare è il costo complessivo, e non il valore dei singoli beni (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).
Per quanto riguarda la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell’articolo 108 comma 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986): se il valore dell’omaggio è uguale o inferiore a 50 euro, il costo sostenuto è interamente deducibile; se il valore supera i 50 euro, viene classificato come spese di rappresentanza. Di conseguenza, è deducibile solo nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità (art. 108, comma 2, TUIR).
In tal caso la deducibilità è proporzionale all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute: 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
Quanto alla deducibilità del costo ai fini IRAP, occorre ricordare che le spese per omaggi e le spese di rappresentanza vengono classificate in bilancio alla voce oneri diversi di gestione. Di conseguenza:
per i soggetti IRES e i soggetti IRPEF che optano per la determinazione della base imponibile IRAP secondo i criteri previsti per i soggetti IRES, tali spese sono deducibili al 100%; per le società di persone che non optano per la determinazione dell’IRAP secondo le regole dei soggetti IRES, tali spese sono indeducibili ai fini IRAP, posto che per tali soggetti gli oneri diversi di gestione non sono contemplati tra i valori rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (art. 5-bis, D.lgs. 447/1997).