25 gennaio 2024 – Enti non profit con regimi agevolati “stazionari” per il 2024, ma novità per l’IVA

Anche il 2023 è passato senza che la Commissione europea abbia rilasciato l’autorizzazione prevista dall’art. 101 comma 10 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che, assieme al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), costituisce uno dei due capisaldi per la piena efficacia della riforma del settore. L’operatività del RUNTS non è infatti sufficiente – da sola – a rendere efficaci i regimi fiscali agevolati previsti dagli artt. 80 e 86 del DLgs. 117/2017, nonché le disposizioni dell’art. 79 del codice, col risultato che per il 2024 restano in vigore tutte le norme fiscali attualmente vigenti ai fini delle imposte dirette, sia per gli enti iscritti al RUNTS (anche mediante trasmigrazione automatica, ossia ODV e APS), sia per quelli che non hanno ancora deciso di entrare nel citato Registro.
Per gli enti iscritti nel RUNTS (per obbligo o per scelta), l’inefficacia delle predette disposizioni del Codice del Terzo settore comporta che questi enti possano continuare a fruire delle disposizioni previste dagli artt. 143 comma 3, 144 commi 2, 5, 6 e 148 del TUIR e, soprattutto, della L. 398/91. Per tali enti, nonostante l’assenza della predetta autorizzazione, sono invece già applicabili, ai sensi dell’art. 104 comma 1 del CTS, alcune altre norme fiscali dello stesso Codice, come, a titolo di esempio, quelle relative al social bonus (art. 81), alle imposte indirette e tributi locali (art. 82), alle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83).
Per gli enti non iscritti al RUNTS vale quanto già sopra riportato riguardo alle principali agevolazioni ai fini delle imposte dirette, con l’eccezione delle norme indicate nel suddetto art. 104 comma 1 del CTS. Per tali enti, si segnala peraltro che nel caso di mancata iscrizione nel RUNTS, una volta entrata pienamente in vigore la riforma, alcuni di essi potrebbero perdere la qualifica di ente non commerciale. Ciò in quanto l’art. 89 comma 4 del CTS modifica l’art. 148 del TUIR, eliminando dal relativo ambito applicativo le associazioni culturali, quelle di promozione sociale e quelle di formazione extra-scolastica alla persona, che quindi non potranno più fruire della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici nei confronti degli associati. In tal modo, i proventi in esame assumeranno natura commerciale e, se più elevati rispetto a quelli istituzionali, potranno far perdere all’ente la qualifica di ente non commerciale. Inoltre, per gli enti associativi senza scopo di lucro che non entreranno nel RUNTS, sarà impossibile fruire delle agevolazioni della L. 398/91, in virtù dell’abrogazione dell’art. 9-bis del DLgs. 417/91 (disposta dall’art. 102 comma 2 del CTS).
A differenza di ODV e APS, le ONLUS possono attendere sino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea per decidere se transitare o meno nel RUNTS. Alcune ONLUS sono peraltro già transitate nel Registro, specie quelle di carattere erogativo in possesso del solo codice fiscale (assumendo in molti casi la qualifica di enti filantropici). Il passaggio nel RUNTS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente con devoluzione del patrimonio, ma impedisce a tali enti di fruire sia del regime fiscale ex art. 150 del TUIR (tuttora vigente, cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 89/2019), che di quelli previsti dal CTS (sospesi in attesa dell’autorizzazione europea). Le norme di cui agli artt. da 10 a 29 del DLgs. 460/97 verranno abrogate dal periodo di imposta di piena entrata in vigore della riforma e quindi le ONLUS cesseranno di esistere da quella data.
Passando al comparto IVA, va segnalata la novità relativa all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, dell’art. 5 comma 15-quinquies del DL 146/2021, con l’introduzione del regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 58 a 63 della L. 190/2014, per le ODV e APS che abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. In virtù di tale regime, valido ai soli fini IVA, le ODV e le APS in possesso dei relativi requisiti possono emettere fattura senza addebito dell’IVA, non operano la detrazione IVA sulle fatture di acquisto e sono esonerate dalla gran parte degli obblighi strumentali. Si ritiene che l’introduzione di tale regime, avente carattere temporaneo in attesa della piena operatività della riforma del Terzo settore, non precluda comunque la possibilità per le ODV e le APS di continuare a mantenere uno degli altri regimi fiscali vigenti per i quali abbiano optato, quali la L. 398/91 oppure il regime ordinario.
Sempre ai fini IVA, va segnalato che a partire dal 1° luglio 2024 troverà applicazione la novità introdotta dall’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, in virtù della quale rientreranno nel regime di esenzione (e non più di esclusione) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a esse strettamente connesse, effettuate nei confronti dei propri associati in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.