24 settembre 2024 – Entro il 31 ottobre presentazione del modello 770/2024

Entro il 31 ottobre 2024, i sostituti dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2024, relativo al periodo d’imposta 2023, approvato con il provvedimento n. 61647 del 26 febbraio 2024 assieme alle istruzioni per la compilazione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98, con il modello 770/2024 i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.
In particolare, sono tenuti alla presentazione del modello i soggetti che hanno corrisposto nell’anno precedente somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e altri redditi, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi.
In virtù della quantità di dati che possono essere riportati al suo interno, il modello 770 si compone di un frontespizio e di diversi quadri: SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
Nel dettaglio, il quadro SX è quello relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del DPR 445/97 e dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Ed è proprio questo quadro che contiene una novità rispetto al modello dello scorso anno, ciò per effetto dell’introduzione del trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori del settore turistico per il periodo d’imposta 2023, a opera dell’art. 39-bis del DL 48/2023.
Si ricorda che la norma ha riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuato nei giorni festivi, per le prestazioni rese dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.
Il trattamento poteva essere riconosciuto ai lavoratori del settore privato appartenenti al comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2022. Nel limite reddituale occorreva fare riferimento a tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, anche da più datori di lavoro, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2023, § 2).
Il trattamento è stato riconosciuto dal sostituto d’imposta, dietro richiesta del lavoratore, il quale ha dovuto attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da conservare per fini di verifica da parte degli organi competenti). Il sostituto d’imposta poteva recuperare l’importo riconosciuto mediante compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo “1702” istituito con la ris. Agenzia delle Entrate n. 51/2023 e successivamente rinominato con la ris. n. 26/2024 per consentire il recupero anche del trattamento integrativo speciale riconosciuto nel corso dei primi 6 mesi del 2024 ai sensi dell’art. 1 commi 21-25 della L. 213/2023 (il quale avrà effetto sulla CU 2025 e nel modello 770/2025).
Tuttavia, gli adempimenti del sostituto d’imposta in relazione al trattamento integrativo speciale del 2023 non si esauriscono qui, in quanto l’importo riconosciuto a tale titolo doveva essere riportato nel nuovo punto n. 479 della Certificazione Unica 2024 e denominato “Trattamento integrativo speciale erogato” – introdotto nella sezione “Altri dati”.
Per quanto concerne invece il modello 770, il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale riconosciuto dal sostituto d’imposta nel 2023, e indicato nel campo 479 delle CU trasmesse, deve essere esposto nel rigo SX1 colonna 6 del modello 770/2024.
Infine, l’ammontare del credito in questione, insieme a quello delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzato in compensazione mediante modello F24 per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del modello 770/2024 dovrà essere indicato nella colonna 7 del rigo SX1.