24 ottobre 2024 – Soglia dei fringe benefit a 1.000/2.000 euro confermata per il triennio 2025-2027

Soglia di non imponibilità dei fringe benefit innalzata a 1.000 euro per tutti dal 2025 al 2027, con ulteriore incremento a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Il Ddl. di bilancio 2025 è atteso ora in Parlamento. La bozza circolata confermerebbe l’attuale misura prevista per il 2024 per un ulteriore triennio, introducendo anche altre novità in tema di reddito di lavoro dipendente.
In relazione al limite di non imponibilità dei fringe benefit, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrerebbero a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il limite sarebbe elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR. A tal fine, resterebbe ferma la necessaria dichiarazione del lavoratore con indicazione del codice fiscale dei figli.
Il Ddl. di bilancio 2025 interverrebbe anche sull’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR, relativamente alla determinazione del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, valore attualmente definito in relazione all’emissione di anidride carbonica del veicolo (25% con emissioni di CO2 fino a 60 g/km; 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km; 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km; 60% con emissioni superiori a 190 g/km).
Per gli autoveicoli indicati nell’art. 54 comma 1 lett. a), c) e m) del Codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assumerebbe il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale sarebbe ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
In tema di welfare aziendale, sarebbe poi introdotta una novità relativamente ai fabbricati locati dai dipendenti trasferiti.
Sarebbe previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale disposizione si applicherebbe però soltanto ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
A tal fine, il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Sempre in tema di redditi di lavoro dipendente, all’art. 51 comma 5 del TUIR sarebbe previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui al presente comma, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92 non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con modalità tracciabili.
Gli interventi del Ddl. di bilancio 2025 si affiancherebbero a quelli previsti dallo schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, in relazione al quale sono attesi i pareri entro il prossimo 14 novembre. In tale contesto, sarebbero previste modifiche, tra l’altro, all’art. 51 comma 3 del TUIR, disponendo, al secondo periodo, che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Nel comma 5 del citato art. 51 sarebbe inoltre previsto che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore).