24 ottobre 2024 – Bonus edilizi prorogati ma ridotti e rimodulati in base a reddito e familiari

La detrazione IRPEF che compete in relazione alla generalità degli interventi volti al recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, rimarrà al 50%, nel limite di 96.000 euro, per le spese sostenute nel solo anno 2025 soltanto per i possessori dell’unità immobiliare che la adibiscono ad abitazione principale.
È questa una delle novità contenute, stando alla bozza circolata, nel Ddl. di bilancio per l’anno 2025 che riguardano la “storica” detrazione fiscale per interventi “edilizi”, c.d. “bonus casa”.
Il primo intervento normativo riguarderebbe il comma 3-ter del citato art. 16-bis che nella disciplina “a regime” disporrebbe l’aliquota ridotta del 30% già per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.
Verrebbe tuttavia introdotto un regime transitorio, con la sostituzione del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevedrebbe per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale: l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro; l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, invece, il regime transitorio prevedrebbe, anche in questo caso nel limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare: l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025; l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Novità anche per la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e per quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 comma 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), le cui aliquote vengono sostanzialmente allineate al “bonus casa”.
Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “simabonus acquisti”), in particolare, verrebbero prorogati nelle seguenti misure: per le abitazioni principali l’aliquota sarebbe del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scenderebbe al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027; per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota sarebbe del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Continua ad esistere anche nell’anno 2025, infine, il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, nella misura del 50% entro il limite massimo di spesa di 5.000 euro, mentre non risulterebbe prorogato il c.d. “bonus verde”.
Anche le detrazioni per interventi “edilizi”, però, così come la generalità degli oneri detraibili (di cui agli artt. 15 e 16-bis del TUIR oppure spettanti ai sensi di altre norme agevolative) le cui spese sono sostenute dal 1° gennaio 2025, sono soggette alle nuove disposizioni che verrebbero introdotte dal nuovo art. 16-ter del TUIR recante “Riordino delle detrazioni” che prevede il drastico taglio di tutte le detrazioni fiscali per i redditi superiori a 75.000 euro, per i quali viene prevista una modulazione dell’agevolazione spettante in funzione dei componenti del nucleo familiare.
La tagliola delle detrazioni, tuttavia, riguarderebbe esclusivamente le persone fisiche e non, invece, i soggetti titolari di reddito d’impresa per i quali le detrazioni spetterebbero nella misura piena.