Dal 6 luglio è operativo l’Inad, istituito dall’articolo 6-quater del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005 – cosiddetto Cad). Si tratta di un elenco nel quale tutti i cittadini, facoltativamente, possono eleggere un domicilio digitale registrando l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del quale sono titolari.
Le pubbliche amministrazioni, obbligate ad attivare un servizio digitale, possono quindi da luglio scorso effettuare le notifiche ai cittadini degli atti e dei provvedimenti presso l’indirizzo indicato nell’elenco. Si tratta di una piccola rivoluzione che impatterà anche sul condominio. Niente più raccomandate, quindi, niente più perdite di tempo per ritirare il plico, né da parte della pubblica amministrazione e neppure dal condominio. Recentemente, il legislatore, per garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, ha previsto in via transitoria (fino al 30 novembre 2023) che il gestore della piattaforma Send, il servizio di notifiche digitali della Pa, invii al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale una copia analogica dell’atto notificato unitamente all’avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. Ma il futuro è tutto digitale non solo con la riduzione delle spese di notifica ma anche con l’opportunità di comunicazioni che saranno conservate digitalmente anche a distanza di tempo.
Collegandosi alla piattaforma, il cittadino può scegliere le alternative alla raccomandata, di ricevere l’avviso di notifica sull’app IO, abilitando le notifiche, oppure ricevere un avviso di cortesia tramite Sms al numero di telefono o all’email indicata sulla piattaforma. Se si clicca sul link ricevuto la notifica è perfezionata e si evita che, dopo cinque giorni, arrivi la raccomandata, con il rischio che l’avviso vada smarrito.
Chi ha una Pec, perché è un ente, un professionista o anche un semplice cittadino, è già stato iscritto all’Inad. Anche l’amministratore di condominio, in quanto professionista non ordinistico, dal 6 luglio è opportuno si doti di Pec. L’associazione tra codice fiscale e Pec è univoca, per cui non è possibile eleggere un domicilio fiscale su una Pec che non sia attribuita specificatamente alla persona fisica, all’ente o alla persona giuridica.
Non è quindi possibile per l’amministratore di condominio inserire quale riferimento per il domicilio digitale del condominio la propria Pec ma occorrerà crearne una esclusivamente dedicata al condominio. Per gli studi di amministrazione immobiliare che gestiscono decine/centinaia di condomìni, il monitoraggio degli indirizzi Pec potrà avvenire inserendo, sia nella registrazione del domicilio che della Pec, un’e-mail ordinaria di supporto che consenta di produrre l’alert del messaggio ricevuto.
In futuro potrebbe esserci un impatto importante anche sulle assemblee, se tutti i condòmini avessero una Pec e attivassero un domicilio digitale, comunicandolo all’amministratore. Quest’ultimo, in caso di aggiornamento, potrebbe infatti consultare l’Inad e reperire il dato legalmente efficace. L’invio delle Pec ai condòmini potrebbe continuare a essere effettuato dall’indirizzo dell’amministratore, poiché è lui che convoca l’assemblea. Vantaggi, infine, anche per i fornitori che potrebbero individuare con la ricerca sull’Inad anche l’identità dell’amministratore stesso.