24 novembre 2023 – Fondi patrimoniali, più facile la vendita dei beni vincolati

È legittimo modificare, senza autorizzazione giudiziale, l’atto istitutivo del fondo patrimoniale al fine di inserirvi la clausola per la quale l’alienazione dei beni vincolati nel fondo (o la loro sottoposizione a pegno o a ipoteca) non necessita di un decreto autorizzativo del tribunale: è quanto statuito dalla Cassazione nell’ordinanza 32484 del 22 novembre 2023, priva di precedenti in sede di giurisprudenza di legittimità.
La questione oggetto della decisione concerne l’interpretazione e l’applicazione della norma di cui all’articolo 169 del Codice civile, per la quale, se non è stato espressamente consentito nell’atto istitutivo del fondo patrimoniale, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal tribunale con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
Questa norma consente dunque che nell’atto istitutivo del fondo patrimoniale si possa prevedere che, in presenza di figli minori, i beni vincolati nel fondo possano essere venduti (ipotecati o sottoposti a pegno o ad altro gravame) senza autorizzazione giudiziale. In mancanza di questa clausola, tutte le volte che si tratti di vendere o ipotecare un bene vincolato nel fondo patrimoniale e vi siano figli minorenni, occorre pertanto chiedere l’autorizzazione del tribunale, dimostrando che la stipula dell’atto caso per caso prospettato è necessaria o di evidente utilità.
Si pone pertanto il tema se la clausola che consente di escludere l’autorizzazione giudiziale, non presente nell’atto istitutivo del fondo patrimoniale, sia inseribile in epoca successiva mediante la stipula di un atto modificativo dell’atto istitutivo del fondo e senza aver chiesto, per la stipula di tale atto modificativo, alcuna autorizzazione al tribunale (la competenza territoriale si radica in ragione della residenza della famiglia).
La Cassazione dà risposta positiva alla questione, osservando che l’atto istitutivo del fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, la quale, come qualsiasi altra convenzione matrimoniale, si presta naturalmente a essere modificata (lo prevede espressamente l’articolo 163 del Codice civile).
Pertanto, così come la clausola che esclude l’autorizzazione giudiziale può essere introdotta in sede di atto istitutivo del fondo, altrettanto può essere inserita successivamente all’istituzione del fondo, mediante un apposito atto modificativo (a sua volta stipulabile senza autorizzazione giudiziale). Non però senza limiti, poichè, secondo la decisione 32484/2023, non sono «consentite decisioni negoziali in contrasto con l’interesse della famiglia e per il bene della famiglia, in quanto ogni scelta negoziale per essere legittima deve essere coerente con gli interessi della famiglia».