24 marzo 2025 – Novità 2025 sulla regolarizzazione delle fatture

Nel caso in cui il cessionario che nell’esercizio di arti/impresa/professione abbia acquistato beni/servizi senza che sia stata emessa fattura nei suoi confronti, è tenuto egli stesso alla regolarizzazione della posizione in luogo del cedente che non vi ha provveduto.
Il D. Lgs. 87/2024 è intervenuto modificando il comma 8 dell’art. 6 del D. Lgs. 471/1997 e sopprimendo il comma 9 del medesimo articolo. Il nuovo profilo sanzionatorio prevede una sanzione ridotta al 70% dell’IVA, con un minimo di € 250,00.
Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con una sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
La disciplina attuale prevede che possa venir meno l’applicazione della sanzione, purché si faccia pervenire all’Agenzia delle Entrate una comunicazione relativa all’omissione della fattura da parte del cedente. Il termine entro cui far pervenire all’Agenzia delle Entrate la suddetta comunicazione è di 90 giorni dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa.
Ulteriore novità rispetto alla previgente normativa è che non è più richiesto il versamento dell’IVA da parte del cessionario.
Per quanto riguarda la comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate, con le nuove specifiche tecniche 1.9 del 2025, è stato chiarito che, con l’introduzione del codice documento TD29 “Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6 comma 8 D. Lgs. 471/1997)”, la procedura è rimasta inalterata rispetto a quella previgente, cambiando solo il codice documento che in precedenza era il TD20.
Con l’Autofattura Denuncia codice TD29 vanno compilati nel campo: “CedentePrestatore”, i dati del fornitore che ha omesso di emettere la fattura; “CessionarioCommittente”, i dati del cliente che effettua la regolarizzazione dell’operazione.
Attenzione, perché il nuovo codice documento può essere utilizzato a decorrere dal 01/04/2025, mentre nel periodo transitorio precedente, fino al 31/03/2025, si ritiene debba essere utilizzato il codice documento TD20, come in precedenza.
Per quanto concerne invece il nuovo sistema sanzionatorio e i nuovi termini per procedere alla regolarizzazione della fattura omessa, essi decorrono dal 01/09/2024 e riguardano le omesse fatturazioni commesse dal cedente a decorrere da tale data.