È emendabile l’errore materiale commesso nel modello F24 contenente un credito d’imposta in compensazione consistente nell’aver indicato un codice tributo errato del credito d’imposta. Per cui la successiva rettifica del modello da parte del contribuente ha attitudine a rilevare ai fini dell’annullamento dell’avviso di recupero di un credito di imposta che non ha tenuto conto dell’errore emendato.
A questa conclusione è giunta la Cassazione in occasione dell’ordinanza n. 27332 depositata ieri, 22 ottobre 2024.
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva commesso un errore materiale sull’indicazione del codice tributo in sede di compilazione del modello F24, compensando quindi erroneamente il credito di imposta per incremento dell’occupazione in luogo del credito IVA emergente dalla dichiarazione.
Il contribuente, quindi, riceveva un avviso di recupero di un credito di imposta in quanto l’Ufficio riteneva indebitamente utilizzato il credito per incremento dell’occupazione.
Si rammenta che l’avviso di recupero del credito d’imposta viene utilizzato dall’Amministrazione finanziaria a seguito, ad esempio, del disconoscimento del bonus ricerca e sviluppo, o del credito d’imposta per le assunzioni in aree svantaggiate, o ai crediti IVA compensati senza le condizioni di legge (art. 17 del DLgs. 241/97).
La discrasia tra quanto risultante dalla dichiarazione IVA e dal modello F24 in cui veniva compensato un credito differente da quello effettivo per errore sul codice tributo del credito d’imposta, dava luogo al recupero mediante avviso di recupero di un credito di imposta.
Sul punto la Suprema Corte ha ricordato il principio per cui: “Le dichiarazioni del contribuente ai fini fiscali non hanno natura di atto negoziale e dispositivo, ma recano una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti (Cass. 2 dicembre 2022 n. 35577)”.
Per cui secondo i giudici di legittimità: “Questo errore (e la sua successiva correzione) si pone a monte della valutazione relativa alla dedotta compensazione indebita, come ritenuto dalla sentenza impugnata e incide – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello – sulla decisione della controversia”.
In sostanza, l’errore materiale del contribuente nel modello F24 relativo al codice tributo successivamente rettificato, determina un errore emendabile che ha attitudine a rilevare ai fini dell’annullamento dell’avviso di recupero del credito di imposta.
L’arresto a cui è pervenuta la Cassazione si pone in linea con l’orientamento più generale che ritiene la dichiarazione atto emendabile e ritrattabile qualora risulti, in tutto o in parte, frutto di un errore tale per cui “da essa possa derivare l’assoggettamento del dichiarante medesimo ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico” (Cass. SS.UU. 25 ottobre 2002 n. 15063).
In applicazione di tale principio è stato ritenuto emendabile l’errore o l’omissione contenuto in atti dello stesso contribuente costituenti il presupposto dell’imposizione fiscale (Cass. 11 gennaio 2018 n. 453).
Sulla base di questi orientamenti la Cassazione ha ritenuto emendabile in sede contenziosa l’errore consistente nell’omessa presentazione del modello F24 “a zero”, facendo venir meno il recupero derivante dal (presunto) omesso versamento (Cass. 31 maggio 2018 n. 13931).