23 maggio 2024 – Sospese le consultazioni del Registro dei titolari effettivi ma non le comunicazioni

“A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”: questo è quanto da ieri si legge sulla pagina iniziale del sito del Registro dei titolari effettivi.
La conferma del blocco, arriva quindi, a pochi giorni dalle ordinanze con cui il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del 9 aprile 2024, sospendendone l’esecutività, ma a quanto sembra riguarderebbe esclusivamente il tema della consultazione, mentre nulla viene esplicitamente previsto per quanto attiene alle comunicazioni della titolarità effettiva e alle successive variazioni.
Dal comunicato sul sito del Registro si evince, infatti, che, almeno fino 19 settembre 2024 (data fissata per le udienze pubbliche per la trattazione del merito dei ricorsi in appello) non sarà possibile: la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva; inviare richieste di accreditamento da parte dei “soggetti obbligati”; inviare richieste di accesso da parte dei “soggetti legittimati”.
Riguardo al primo aspetto potrebbe sorgere il dubbio che l’impossibilità di consultazione del Registro possa impedire ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (tra cui i professionisti) di poter adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela. A tal riguardo si ricorda tuttavia (come evidenziato dalla FAQ “Titolarità effettiva e registro dei titolari effettivi” n. 13 di MEF, Banca d’Italia e UIF e dalle Linee guida del CNDCEC) che, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del DLgs. 231/2007, la consultazione del Registro dei titolari effettivi è configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo. Di conseguenza, l’impossibilità di consultare il Registro non configura un ostacolo all’adeguata verifica, dal momento che le modalità di individuazione del titolare effettivo declinate dall’art. 20 del DLgs. 231/2007 costituiscono strumenti ex lege sufficienti al corretto adempimento dell’obbligo.
Quanto al secondo punto, dal blocco delle richieste di accreditamento ai fini della consultazione discende che i “soggetti obbligati” ex art. 3 del DLgs. 231/2007 che fino a ieri non avevano presentato richiesta si vedranno preclusa tale facoltà per almeno quattro mesi. Si ricorderà, peraltro, come lo scorso mese di aprile Unioncamere avesse diffuso il “Manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica”, dando in tal modo avvio (probabilmente in modo improvvido) proprio alla fase della consultazione del Registro, successiva a quella del popolamento dello stesso.
Infine, sempre a partire da ieri non potranno essere presentate richieste di accesso da parte dei “soggetti legittimati” che, conseguentemente, non potranno essere accreditati alla consultazione del Registro fino a quando le sorti del medesimo non saranno decise. Del resto, ci si chiede quale valenza possa avere – nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato – la consultazione di un Registro dalle sorti giuridiche incerte e popolato solo parzialmente.
Desta, invece, non poche perplessità il fatto che sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) ancora possibile effettuare le comunicazioni della titolarità effettiva e di eventuali variazioni di dati e informazioni.