23 luglio 2024 – Reddito per i forfetari nel concordato preventivo biennale in base al codice ATECO

Il DLgs. correttivo in materia di concordato preventivo biennale si appresta a tornare in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, dopo aver incassato i pareri (favorevoli o non ostativi) delle Commissioni parlamentari competenti; l’intenzione del Governo sembra quella di concludere l’iter legislativo prima della pausa estiva.
La disciplina del nuovo istituto è quindi destinata a cambiare in modo rilevante, sia per effetto di quanto previsto originariamente dallo schema di DLgs. correttivo, sia considerando le osservazioni e condizioni formulate dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, concentrate, in particolare, sulla richiesta di prevedere una tassazione sostitutiva (con aliquote più favorevoli di quelle ordinarie) sugli incrementi reddituali calcolati in caso di adesione al concordato preventivo biennale, sia per i soggetti ISA, sia per i contribuenti in regime forfetario; tale novità è attualmente contenuta solo nei pareri espressi dai citati soggetti, e sarà necessario attendere l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri per verificarne l’effettiva portata.
Nel frattempo, è possibile formulare alcune osservazioni in merito al calcolo del reddito concordato per quanto riguarda i contribuenti forfetari, alla luce di quanto indicato nella metodologia allegata al DM 15 luglio 2024.
La costruzione delle proposte reddituali parte da una fase preliminare, in cui sono state individuate, sulla base dei codici ATECO, 1.258 diverse attività economiche, alle quali è stato associato un settore ISA di riferimento; tale assegnazione ha due effetti immediati, che consistono nella determinazione: del livello di redditività minimo settoriale, calcolato considerando l’analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarate dalle imprese ISA aventi lo stesso codice attività con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata; di un coefficiente di rivalutazione.
Le risultanze ISA non vengono quindi applicate direttamente ai contribuenti forfetari (che, per definizione, non sono interessati da tale istituto), ma sono rilevanti indirettamente, al fine di stabilire, tra l’altro, il livello di redditività minimo; tale valore viene quindi considerato, ai fini del calcolo del reddito concordato, a prescindere dall’applicazione o meno degli obblighi ISA nei confronti del singolo contribuente.
Ad esempio, il livello reddituale minimo di un professionista che svolge l’attività di dottore commercialista è attualmente pari a 19.807 euro, indipendentemente dall’applicazione, nel caso concreto, degli ISA o del regime forfetario.
Al pari di quanto previsto per i soggetti ISA, il reddito concordato non potrà mai essere inferiore al livello reddituale minimo settoriale; tale valore viene confrontato, per i contribuenti in esame, con il reddito 2023 determinato forfetariamente, aumentato applicando il coefficiente di rivalutazione settoriale.
La metodologia di cui al DM 15 luglio 2024 individua, infatti, un coefficiente di rivalutazione, specifico per attività economica (ad esempio, per i soggetti che svolgono l’attività di dottore commercialista il coefficiente è pari, arrotondato, al 7,76%); è inoltre previsto un correttivo che punta a ridurre tale coefficiente (della metà, o di due terzi) al crescere del reddito dichiarato.
Il reddito così determinato viene, infine, ulteriormente aumentato, per effetto del coefficiente di rivalutazione legato alle stime di crescita del PIL (0,6% relativamente al 2024).
L’applicazione della metodologia allegata al DM 15 luglio 2024 sembrerebbe quindi portare alla determinazione di redditi proposti superiori a quanto dichiarato nel 2023; a differenza di quanto previsto per i soggetti ISA, non si rilevano meccanismi che consentano di tenere conto di eventuali redditi decrescenti nell’ultimo triennio.
I contribuenti che relativamente al periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo o di impresa al di sotto del minimo settoriale si troveranno inoltre di fronte a proposte di reddito concordato con aumenti rilevanti, più o meno marcati in base allo scostamento tra reddito dichiarato e minimo settoriale.
Da quanto sopra esposto, emerge che la metodologia riservata ai contribuenti forfetari ricalca molto quella applicabile ai soggetti ISA, cooptandone sia i criteri di fondo, che le modalità di calcolo delle componenti fondamentali, combinando: i dati indicati dal contribuente nella sezione III del quadro LM del modello REDDITI PF 2024; i parametri settoriali determinati sulla base dei dati dichiarati “dall’insieme dei contribuenti ISA ritenuti più similari alla corrispondente platea in regime forfetario”.