23 luglio 2024 – “Nuova Sabatini Capitalizzazione”: modalità di presentazione delle domande

Con la Circolare direttoriale n. 1115 del 22 luglio 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) integra e modifica la Circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del D.M. n. 43 del 19 gennaio 2024, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma d’investimento, fornendo le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”.
Il documento di prassi, inoltre, modifica gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.
Sono, altresì, definiti le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti.
Con riguardo alle modifiche apportate alla Circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, si prevede il riconoscimento dei contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma d’investimento, nonché la concessione delle agevolazioni, nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.
I contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo del: 5% per le micro e piccole imprese; 3,575% per le medie imprese.
In merito all’autorizzazione di spesa prevista per i contributi in questione, la Circolare in commento integra le risorse di euro 10 milioni per l’anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 10 milioni di euro per l’anno 2024.
Sempre in virtù delle modifiche apportate dalla Circolare direttoriale del 22 luglio in esame, è previsto che, esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto MIMIT 19 gennaio 2024 (cd. “decreto Capitalizzazione”), il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità: la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche: a) dev’essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”; b) dev’essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i sei mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa; c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale; d) l’aumento di capitale sociale dev’essere in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento; e) l’aumento del capitale sociale dev’essere correlato ad un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento; f) l’aumento di capitale sottoscritto dev’essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del Codice Civile; g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, dev’essere deliberato in data non antecedente alle stesse. L’aumento di capitale sociale dev’essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e, comunque, prima della richiesta d’erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso. La PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e, comunque, prima della richiesta d’erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato deve risultare effettuato come di seguito specificato: nei casi previsti dal punto 13.2, l’aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della richiesta, pena la revoca del contributo; nei casi previsti dal punto 13.6, l’aumento di capitale deve risultare versato in misura almeno proporzionale alle quote di contributo previste dal provvedimento di concessione, pena la revoca del contributo.
Le domande d’accesso alle agevolazioni in questione e previste dalla Circolare in esame, possono essere formulate, da parte delle PMI ai soggetti finanziatori, a partire dal 1° ottobre 2024.
Nell’allegato A alla Circolare, è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese, limitatamente a quelli introdotti o modificati rispetto alla precedente disciplina, mentre, nell’Allegato 1 BIS, è contenuto il fac-simile del modulo di domanda – Nuova Sabatini Capitalizzazione.