Con il provvedimento 21 febbraio 2024 n. 53159, pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga per la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta relativa alle spese per interventi edilizi sostenuti nel 2023, anticipata nei giorni scorsi.
Il 4 aprile 2024 scade quindi il termine (fissato “a regime” al 16 marzo) entro cui può essere presentata telematicamente la “comunicazione” di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell’anno 2023 (e alle opzioni di cessione “differita” delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022).
Per via del fatto che la possibilità di optare per cessione/sconto è stata ridimensionata notevolmente a partire dal 17 febbraio 2023 dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 e successivamente dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023, è evidente che con riguardo alle spese sostenute nel 2023 avranno facoltà di aderire all’opzione coloro che rientrano nelle diverse clausole di salvaguardia ivi previste.
In generale, anche successivamente al 17 febbraio 2023 è possibile optare per cessione o sconto (quindi anche per le spese sostenute nel 2023) con riguardo: agli interventi per i quali, alla data del 17 febbraio 2023, risultavano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 comma 2 del DL 11/2023); agli interventi effettuati dai soggetti di cui all’art. 119 comma 9 lett c), d) e d-bis) ossia dalle ONLUS, ODV, APS, cooperative e IACP (art. 2 commi 3-bis e 3-ter del DL 11/2023) e agli interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismisci (art. 2 comma 3-quater del DL 11/2023); agli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% (bonus barriere 75%), di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, in quanto limitazioni sono state introdotte dall’art. 3 del DL 212/2023 con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024).
Per gli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 (fino al 16 febbraio 2023 compreso, quindi): risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020; risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020; risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Con riguardo alle spese sostenute nel 2023, quindi, il superbonus, che può competere nella misura del 110% o del 90%, può essere oggetto di opzione alle sopraelencate condizioni.
In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 (quindi anche per quelle sostenute nel 2023) se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 (fino al 16 febbraio 2023 compreso quindi): risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi “in edilizia libera”), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Se alla data del 17 febbraio 2023 non erano ancora stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17 febbraio 2023 (la data di inizio lavori o la stipulazione dell’accordo anteriore al 17 febbraio 2023 deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000); risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni “per acquisti” (detrazione IRPEF 50%, di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, detrazione IRPEF/IRES 75% o 85%, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2023 (c.d. “sismabonus acquisti”) e detrazione IRPEF del 50%, di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR, per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali).