In data 21 febbraio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 il DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e attuativo della L. 111/2023.
Il concordato preventivo biennale, disciplinato nel titolo II del DLgs., è un istituto definitorio dedicato ai contribuenti di minori dimensioni attraverso cui il legislatore punta alla semplificazione degli adempimenti fiscali e all’emersione spontanea di materia imponibile, attraverso l’uso delle nuove tecnologie e dei dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente e Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti sulla disciplina IVA. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali si applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014); per tali ultimi soggetti nel 2024 il concordato si applica in via sperimentale.
Importanti novità sono previste anche sul versante dell’accertamento vero e proprio, basti pensare: alla reintroduzione dell’adesione ai verbali di constatazione, che, per gli atti emessi dal prossimo 30 aprile consente al contribuente di aderire per intero ai rilievi contenuti nel PVC comunicando ciò all’Agenzia delle Entrate, che notificherà un atto di definizione dell’accertamento parziale con riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo; alla disciplina dell’accertamento con adesione, che, sempre a decorrere dagli atti emessi dal prossimo 30 aprile, viene raccordata con il nuovo contraddittorio preventivo di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 219/2023.
Per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo lo schema di provvedimento che deve essere comunicato al contribuente conterrà anche l’invito a formulare la domanda di adesione, nei successivi trenta giorni. Ove il contribuente non presenti tale istanza, potrà farlo nei quindici giorni successivi alla ricezione dell’accertamento e, in questo caso, il termine per il ricorso sarà sospeso per trenta giorni.
Per gli accertamenti automatizzati (esclusi dal contraddittorio) nulla cambia, sostanzialmente, rispetto alla legislazione vigente.
Con l’introduzione dell’art. 38-bis nel DPR 600/73, compare una disciplina organica degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, i quali potranno formare oggetto di adesione, anche se le somme andranno pagate senza compensazione e senza dilazione. Per tutti i tipi di crediti recuperati (sia non spettanti sia inesistenti) sarà possibile la definizione al terzo e in caso di mancato pagamento nei 60 giorni ci sarà il ruolo straordinario; invece, il termine per il recupero coinciderà con il 31 dicembre del quinto anno successivo all’uso in compensazione (per i crediti non spettanti), ottavo anno successivo se si tratta di crediti inesistenti.
Si conferma la modifica all’art. 31 del DPR 600/73, che, per i redditi prodotti in forma associata, radica la competenza in capo alla Direzione provinciale determinata con riferimento alla sede legale della società anche per i soci, il che evita alla radice le problematiche in tema di raccordo dei processi, considerato che tra società e soci vige il litisconsorzio necessario.
Sembra manchino tre modifiche importanti, oggetto di criteri direttivi contenuti nella legge delega proprio in tema di accertamento: la previsione secondo cui, negli accertamenti aventi una “dimensione pluriennale” (ad esempio sulle quote di ammortamento e sul riporto delle perdite di impresa), l’Agenzia delle Entrate deve, necessariamente e a pena di decadenza, accertare il primo anno fiscalmente rilevante (art. 17 comma 1 lett. h) n. 1 della L. 111/2023); la necessità di stabilire che gli accertamenti sui soci delle società di capitali a ristretta base sociale non possono originare da costi esistenti ma per le più varie ragioni ritenuti indeducibili in capo alla società, non legittimando ciò la presunzione di distribuzione degli utili neri; sempre in tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, la necessità di far sì che comunque il reddito del socio abbia natura finanziaria, evitando che sia tassato senza le limitazioni previste per i dividendi (art. 17 comma 1 lett. h) n. 4 della L. 111/2023); l’introduzione di limiti agli accertamenti presuntivi basati sul valore di mercato dei beni, con riferimento sia alle componenti reddituali positive che negative (art. 17 comma 1 lett. h) n. 3 della L. 111/2023).
Vista la volontà del legislatore delegante di introdurre le modifiche indicate, avendo enunciato criteri di dettaglio, confidiamo che l’Esecutivo adempia a ciò nei prossimi decreti.