22 marzo 2024 – Cessione totalitaria di quote a registro fisso

Con due sentenze del 20 marzo 2024 (la n. 7470 e la n. 7495), la Cassazione conferma il proprio orientamento (cfr. Cass. n. 34917/2023) sull’impossibilità di riqualificare la cessione totalitaria di partecipazioni in cessione d’azienda.
La posizione può dirsi ormai consolidata, tanto che la Suprema Corte enuncia due principi di diritto.
In base al primo (Cass. n. 7470/2024): “la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sia sotto il profilo del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti”.
Quasi a completare questo concetto, la sentenza n. 7495/2024 sancisce che anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, essendo preclusa all’Amministrazione finanziaria – in assenza di elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 del DPR 131/86 (nel testo rinnovato dall’art. 1 comma 87 della L. 205/2017 e retroattivo in forza dell’art. 1 comma 1084 della L. 145/2018), “restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali”.
Il fatto che la cessione totalitaria di quote sia inclusa in un solo atto da registrare non muta tale conclusione, perché, in ogni caso, la sua riqualificazione in cessione di azienda implicherebbe il riferimento a elementi estrinseci, posto che gli effetti giuridici dei due atti sono assolutamente diversi e solo dal punto di vista economico si potrebbe “astrattamente ipotizzare che la situazione di chi cede l’azienda sia assimilabile a quella di chi cede l’intera partecipazione societaria, posto che in entrambi i casi, in qualche modo, si «monetizza» il valore del complesso dei beni aziendali”.
L’imposta di registro deve essere applicata in ragione dell’effetto giuridico, e non dell’effetto economico, degli atti sottoposti a registrazione.
In breve, la Cassazione ha ormai recepito l’evoluzione normativa dell’art. 20 del DPR 131/86 e ne fa applicazione in modo rigoroso, in coerenza con i principi enunciati anche dalla Corte costituzionale (che, con la sentenza n. 158/2020, ha respinto i dubbi di illegittimità costituzionale sul nuovo art. 20 del DPR 131/86 e, con la sentenza n. 39/2021, ne ha avallato anche gli effetti retroattivi).