22 gennaio 2025 – La compensazione del credito annuale IVA anno 2024, dichiarazione IVA 2025

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot.n. 9491/2025 del 15 gennaio 2025 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2025, anno di imposta 2024.
La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente dai soggetti chiamati all’adempimento: a partire dal 1° febbraio 2025; entro il 28 febbraio 2025, se il contribuente non presenta LIPE del IV trimestre 2024 e compila il quadro VP in dichiarazione, altrimenti entro il 30 aprile 2025.
La data di avvenuta trasmissione del dichiarativo è spesso influenzata anche dall’esigenza del contribuente di compensare orizzontalmente (ovvero con modello F24) il credito IVA annuale, utilizzandolo a copertura di debiti di natura diversa da IVA.
È pertanto opportuno richiamare le regole applicabili all’utilizzo in compensazione del credito IVA dell’anno 2024 (codice 6099, anno 2024) emergente dalla dichiarazione IVA 2025, focalizzandoci sugli aspetti afferenti all’obbligo di apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo, per le società che ne sono provviste), per le quali si applicano le novità introdotte dal decreto legislativo adempimenti, d.lgs. 1/2024.
Se dalla dichiarazione IVA emerge un credito che si intente utilizzare in compensazione orizzontale con modello F24: l’ammontare massimo di 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione senza necessità di trasmettere preliminarmente il dichiarativo, e senza necessità di apposizione del visto di conformità sul dichiarativo stesso; per le compensazioni che superano la soglia dei 5.000 euro è indispensabile trasmettere telematicamente la dichiarazione e, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, attendere 10 giorni. Inoltre, è necessario verificare se sia necessario o meno apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo).
Sotto questo profilo è necessario ricordare che il decreto legislativo “adempimenti”, d.lgs. 1/2024, articolo 14, è intervenuto in modifica al decreto-legge 50/2017 in materia di regime premiale ISA.
Se fino allo scorso anno il contribuente “virtuoso ISA” poteva compensare credito IVA in assenza di visto di conformità fino a 50.000 euro, ora si applica il nuovo limite di 70.000 euro. Quanto sopra, tuttavia, è stato tradotto operativamente, dalle disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 205127 del 22 aprile 2024 che ha stabilito i “punteggi minimi ISA” ai fini del riconoscimento del regime premiale, nell’introduzione di due diversi tetti di credito compensabile in assenza di visto, cui corrispondono due diversi esiti del modello ISA 2024 anno di imposta 2023 o media di tale esito con quello del modello ISA relativo all’anno di imposta precedente (ISA 2023 anno di imposta 2022).
Il quadro di insieme è il seguente: compensazioni fino a 5000 euro: visto non necessario, compensazione a partire dal 1° gennaio 2025; compensazioni oltre 5.000 euro: necessario trasmettere la dichiarazione IVA 2025 ed attendere 10 giorni dalla ricevuta di avvenuta acquisizione. Visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo necessari, salvo che al contribuente non spetti il regime premiale ISA.
Regime premiale: esito ISA 2024 anno di imposta 2023 pari almeno a 8, oppure media aritmetica dell’esito ISA 2024 anno 2023 e dell’esito ISA 2023 anno 2022 pari almeno a 8,5: visto non necessario per compensazioni fino a 50.000 euro; esito ISA 2024 anno di imposta 2023 pari almeno a 9, oppure media aritmetica dell’esito ISA 2024 anno 2023 e dell’esito ISA 2023 anno 2022 pari almeno a 9: visto non necessario per compensazioni fino a 70.000 euro.
Per l’effettuazione di compensazioni di ammontare superiore a 70.000 euro, indipendentemente dal regime premiale, il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo sono sempre necessari.
Si ricorda che, con riferimento alle maggiori soglie di credito compensabile in assenza di visto o sottoscrizione dell’organo di controllo, previste in presenza di spettanza del regime premiale ISA, tali soglie sono da intendersi unitariamente con riferimento al credito IVA annuale anno 2024, emergente dalla dichiarazione IVA 2025, e dei crediti IVA infrannuali eventualmente emergenti dai modelli TR che saranno trasmessi con riferimento al primo, secondo e terzo trimestre 2025.