La possibilità per un ente non commerciale non residente di iscriversi nel RUNTS e ottenere la qualifica di ente del Terzo settore non è esplicitamente prevista né dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, CTS), né dal DM 15 settembre 2020 n. 106 (attuativo del Registro unico nazionale del Terzo settore, RUNTS); parimenti, dalla citata normativa (così come dalla relativa prassi), non si rinvengono esclusioni o divieti espliciti.
Nella definizione di ente del Terzo settore contenuta nell’art. 4 del CTS non sono contemplate esclusioni legate al luogo ove l’ente è stabilito. In linea astratta, quindi, un ente non residente potrebbe chiedere l’iscrizione al RUNTS, avendo cura di verificare il rispetto dei requisiti individuati dal DLgs. 117/2017 e operare le modifiche statutarie che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’adeguamento; i requisiti previsti per gli enti del Terzo settore dovrebbero infatti sussistere anche in capo agli enti non residenti, non rilevandosi deroghe in materia.
L’ammissibilità dell’iscrizione al RUNTS degli enti non residenti è stata sostenuta in dottrina – peraltro prima dell’istituzione del RUNTS medesimo – in simmetria alla possibilità per tali enti di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, esplicitamente ammessa dall’Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello 16 giugno 2021 n. 406.
Con tale documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato la fruibilità delle disposizioni agevolative di cui all’art. 83 del DLgs. 117/2017, in materia di detrazioni d’imposta e di deduzione dal reddito complessivo a beneficio di contribuenti (persone fisiche, enti e società) che effettuano erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali costituite in forma societaria), da parte di una fondazione di diritto tedesco a condizione che avesse richiesto e ottenuto la qualifica di ONLUS con l’iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate. Le ONLUS, infatti, sono considerate enti del Terzo settore durante il periodo transitorio (art. 101 del DLgs. 117/2017) per cui i soggetti residenti in Italia che effettuano erogazioni liberali nei loro confronti beneficiano delle agevolazioni indicate dall’art. 83 del CTS.
Tuttavia, sotto questo profilo, non pare esservi simmetria tra l’iscrivibilità nell’Anagrafe delle ONLUS (fin quando questa era possibile) e nel RUNTS.
In sede di compilazione della domanda telematica di iscrizione nel RUNTS (cliccando la voce “Accedi al registro” nel sito https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/), infatti, il programma telematico non consente di variare il campo relativo alla sede legale, che è valorizzato in modo non modificabile in Italia; le sedi secondarie, invece, possono essere all’estero. Ciò è strettamente legato al fatto che le domande di iscrizione sono esaminate dagli Uffici della Regione o della Provincia autonoma sul cui territorio l’ente ha la propria sede legale (art. 8 comma 3 del DM 15 settembre 2020 n. 106).
Questo aspetto ha l’effetto di riservare, seppur in maniera indiretta, l’iscrizione nel RUNTS agli enti che hanno la sede legale in Italia. Tale condizione non sembra attualmente superabile; peraltro, non esistono procedure alternative per ottenere l’iscrizione nel Registro esperibili dai soggetti che hanno la sede legale fuori dal Paese.
I chiarimenti resi con la risposta a interpello 16 giugno 2021 n. 406 non risultano quindi immediatamente estensibili agli enti di diritto estero che intendano far beneficiare delle disposizioni agevolative di cui all’art. 83 del DLgs. 117/2017 ai soggetti (italiani) che effettuano in loro favore erogazioni liberali atteso che: da un lato, non è più possibile assumere la qualifica di ONLUS essendo cessati con l’avvio del RUNTS i procedimenti di iscrizione nella relativa Anagrafe (art. 38 comma 3 del DM 106/2020); dall’altro, non è possibile l’iscrizione al RUNTS per quanto sopra esposto.
Inoltre, il chiarimento assume comunque efficacia limitata anche sotto il profilo temporale. Infatti, gli enti con qualifica di ONLUS sono considerati enti del Terzo settore in via transitoria, fino al periodo d’imposta in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 104 comma 1 del DLgs. 117/2017.
Intervenuta tale autorizzazione, tutti gli enti con qualifica di ONLUS dovranno comunque presentare istanza di iscrizione al RUNTS (art. 34 comma 3 del DM 106/2020), il cui buon fine condizionerà la possibilità di continuare a usufruire delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore.