Tra le altre novità legate agli adempimenti tributari, l’art. 14 del DLgs. 1/2024 contempla l’innalzamento della soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio negli indici sintetici di affidabilità fiscale sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità, modificando l’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.
Per quanto concerne i crediti IVA chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, il nuovo limite per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sarà pari a 70.000 euro annui, in luogo dei precedenti 50.000 euro annui.
Appare opportuno segnalare che, nonostante il DLgs. 1/2024 sia entrato in vigore il 13 gennaio 2024, l’operatività della soglia più elevata è da ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili. Così dispone l’art. 9-bis comma 12 del DL 50/2017, demandando a tale provvedimento la definizione dei livelli ISA anche per le annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, tra cui la più elevata soglia per l’apposizione del visto di conformità.
Stante l’innalzamento di detta soglia, potrebbe essere stabilito che al nuovo limite di esonero dall’apposizione del visto (70.000 euro annui) corrisponda un indice di affidabilità più elevato, rispetto a quanto previsto con il limite di 50.000 euro annui, oppure che possano esserci più livelli differenziati.
L’ultimo provvedimento che ha definito i livelli ISA (provv. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2023 n. 140005) era riferito al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, con riguardo al credito IVA annuale maturato nel 2023, ha previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (entro il limite di 50.000 euro) in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10) oppure a 8,5 (facendo la media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022).
È a tali livelli di affidabilità e al limite di 50.000 euro che deve farsi riferimento, pertanto, per l’utilizzo del credito IVA relativo al 2023 (emergente dal modello IVA 2024), così come ai crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2024, anch’essi disciplinati dal suddetto provvedimento, nonostante la modifica normativa.
Tale impostazione appare confermata dal fatto che le istruzioni al modello IVA 2024, approvate con il provv. 15 gennaio 2024 n. 8230 dopo l’entrata in vigore del DLgs. 1/2024, continuano a far riferimento alla soglia di 50.000 euro, richiamando espressamente il provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.
Il menzionato limite per l’apposizione del visto di conformità (50.000 euro annui) opera in deroga sia al limite ordinario di 5.000 euro previsto per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA (art. 17 del DLgs. 241/97), sia a quello di 30.000 euro per l’accesso al rimborso (art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72).
Occorre comunque tenere presente che, come stabilito dal suddetto provvedimento n. 140005/2023, la soglia di 50.000 euro è riferita alle compensazioni effettuate nel 2024, ed è quindi cumulativa delle compensazioni sia del credito IVA annuale 2023 che dei crediti IVA trimestrali 2024. Il “cumulo” del credito annuale e dei crediti trimestrali si applica anche in relazione alle richieste di rimborso da effettuarsi nel 2024.
Per quanto concerne le istanze di rimborso, si rammenta che detto limite opera anche per l’esonero dalla prestazione della garanzia (alternativa al visto di conformità). La menzionata garanzia, di durata pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso (o al periodo mancante al termine decadenza dell’accertamento, se inferiore) deve comunque essere prestata se il rimborso del credito IVA è chiesto da soggetti considerati “a rischio” dal legislatore (art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72), vale a dire coloro che: esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le c.d. “start up innovative”); nei 2 anni antecedenti alla domanda di rimborso, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di rettifica al di sopra di determinate soglie; chiedono il rimborso al momento della cessazione dell’attività.
Inoltre, la garanzia patrimoniale è sempre dovuta se la dichiarazione IVA (o l’istanza da cui emerge il credito) è priva del visto di conformità o non è stata presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di specifici requisiti, ossia che: il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% e che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40%; l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; non sono state cedute azioni o quote per un importo superiore al 50% del capitale sociale (nel caso di rimborsi chiesti da società di capitali non quotate); sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.