Con l’approvazione della l. 21/2024 è stata prevista la dematerializzazione delle quote di società a responsabilità limitata. Si introduce attraverso questo veicolo legislativo una nuova forma di documentazione delle partecipazioni di s.r.l. e una modalità di circolazione delle medesime ulteriore rispetto alla tradizionale circolazione per atto notarile o per atto digitale veicolato da altro professionista abilitato, come pure ulteriore rispetto alla più recente circolazione intermediata delle quote collocate tramite crowdfunding. Con lo studio n. 42/2024, il Consiglio nazionale del Notariato ha analizzato la portata della legge di nuovo conio (legge di capitali n. 21/2024), sia sotto il profilo sistematico, in relazione al perdurante divieto di rappresentazione delle quote in azioni (art. 2468 c.c.), sia nella declinazione disciplinare dell’istituto, con riferimento alle fasi dell’emissione e della circolazione delle quote e all’esercizio dei diritti sociali, in connessione con la reintroduzione del libro soci.
Come si legge nello studio del Notariato, il regime di dematerializzazione non è generalizzato. Bensì (nuovo co. 2-bis) riservato esclusivamente alle s.r.l. Pmi, in quanto le sole legittimate all’emissione di quote di categoria. In ogni caso, che alle “grandi” s.r.l. non è accordato l’ingresso nei sistemi di gestione accentrata è stabilito testualmente dallo stesso, nuovo co. 2-bis, che riferisce le quote immettibili alle “società di cui al medesimo comma [2]”, dunque proprio e solo alle piccole-medie imprese.
Anche sotto il profilo oggettivo la riforma introduce un vincolo, non tutte le quote di categoria risultando dematerializzabili, ma solo quelle emesse in forma seriale e standardizzata. A tanto si riferisce il richiamo agli “eguali diritti” e, soprattutto, all’”eguale valore”.
Dal documento del notariato emerge che competa alla società la decisione di dematerializzare le quote, mentre il singolo socio non può individualmente determinarsi in tal senso. Stabilita da parte della società l’immissione delle quote speciali nel sistema di gestione accentrata, il regime di dematerializzazione si impone a tutti coloro che ne sono titolari; non è cioè attribuita ai soci una opzione analoga a quella viceversa prevista dall’art. 100-ter t.u.f. (co. 2, lett. b) per l’intestazione intermediata e, all’interno dello stesso sistema di gestione accentrata, dall’art. 86 t.u.f. per i casi degli strumenti finanziari cartacei depositati in monte. Quanto alle modalità di adozione della scelta societaria, appare plausibile affermare che la dematerializzazione debba essere stabilita nell’atto costitutivo, in analogia a quanto è disposto dall’art. 2346 c.c. per le azioni di s.p.a. (naturalmente, per quelle la cui dematerializzazione non sia obbligatoria ex art. 83-bis t.u.f.). Deve inoltre ritenersi che l’opzione debba essere contestuale alla decisione di emissione (nel senso che sempre, per le Pmi che danno vita a categorie di quote standardizzate, si deve trattare di emissione in una data forma documentale) e che sia definitiva, con la sola, verosimile eccezione che consti il consenso al mutamento, da parte di ciascuno dei soci.
Una volta immesse nel sistema di gestione accentrata, le quote ricevono, il medesimo trattamento giuridico di ogni altro strumento finanziario dematerializzato. Ne esce conseguentemente e profondamente modificato il regime della circolazione e della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, rispetto a quello codicistico. Quanto alla circolazione, essa si realizza tramite operazioni di giro (art. 83-quater t.u.f.). La novella non dispone, al riguardo, che ciò avvenga in deroga, o “in alternativa” alla disciplina contenuta nell’art. 2470 c.c. (e nel d.l. 112/2008 quanto alla variante non notarile), come accade invece per la circolazione intermediata (ma non cartolare) prevista dall’art. 100-ter t.u.f. Ciò non toglie che l’assoggettamento integrale al regime di dematerializzazione (nuovo co. 2-ter) valga a sottrarre parimenti le quote scritturali all’area di operatività delle regole codicistiche. Che la circolazione scritturale delle quote sia una circolazione protetta, al pari di quanto accade per ogni altro strumento finanziario dematerializzato, deriva dalla già segnalata operatività degli artt. 83-quinquies, co. 2, e 83-septies t.u.f., in forza del richiamo contenuto nel nuovo art. 26, co. 2-ter, d.l. 179/2012.