21 novembre 2023 – Errori contabili con rilevanza fiscale differenziata

La disciplina fiscale relativa alla correzione degli errori contabili ha subito rilevanti modifiche normative a opera del DL n. 73/2022 (conv. L. n. 122/2022; c.d. DL “Semplificazioni fiscali”).
In particolare, sono state semplificate, in riferimento ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, le modalità attraverso le quali occorre procedere alla correzione, prevedendo la rilevanza fiscale dei relativi componenti di reddito nel periodo di imputazione in bilancio.
La portata applicativa delle novità è stata, tuttavia, fortemente ridimensionata dalla L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), che, con lo scopo di limitare possibili arbitraggi, ha stabilito che la semplificazione opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale.
Le disposizioni richiamate si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2022.
Peraltro, secondo l’orientamento prevalente, la semplificazione dovrebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti “solari”) e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi, i quali troverebbero riconoscimento fiscale nel modello REDDITI 2023.
Nonostante sia passato quasi un anno dall’ultima modifica normativa, rimangono aperte numerose questioni, sulle quali sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale. Ad esempio, occorre individuare il limite temporale entro il quale la correzione assume rilevanza fiscale.
Nell’attesa di un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate, può essere utile riepilogare le modalità di correzione degli errori contabili nell’ambito del rinnovato regime.
A tal fine, occorre distinguere fra: i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata (c.d. soggetti in derivazione semplice); i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, ma non sottopongono il bilancio a revisione legale; i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale.
Per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata, le modalità di correzione degli errori non hanno subito modifiche ad opera del DL n. 73/2022.
Analogo trattamento fiscale si applica ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, ma non sottopongono il bilancio a revisione legale.
In estrema sintesi, sono previsti: il mancato riconoscimento fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione nel periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore; la necessità di presentare (per recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo) la dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stata omessa l’imputazione (periodo d’imposta di competenza), sempre che, ovviamente, i relativi termini (che coincidono con i termini per la decadenza del potere di accertamento stabiliti dall’art. 43 del DPR n. 600/73) non siano ancora scaduti.
Secondo la richiamata disposizione, l’avviso di accertamento: deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, si applicano, invece, le novità introdotte dal DL n. 73/2022.
Per tali soggetti è, quindi, prevista la rilevanza fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione nel periodo di imputazione in bilancio, a condizione che, per i componenti negativi di reddito, non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 del DPR n. 322/98.
Conseguentemente, viene meno la necessità di presentare la dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.