21 novembre 2023 – Contro le frodi Iva invio trimestrale dei dati sui pagamenti digitali

Lo scorso 3 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. 18 ottobre 2023 n. 153, con il quale sono stati introdotti alcuni obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento (PSP). Le misure, applicabili dal prossimo 1° gennaio 2024, sono contenute nei nuovi articoli da 40-bis a 40-sexies del DPR 633/72 e prevedono la trasmissione all’Amministrazione finanziaria e la conservazione delle informazioni relative ai pagamenti transfrontalieri avvenuti tra un soggetto “localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea” e un beneficiario “localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo” (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72).
Con il provvedimento n. 406675, pubblicato ieri sera, sono state definite le regole per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, la quale, a sua volta, dovrà trasmettere i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP).
Quest’ultimo procederà ad archiviare, aggregare e analizzare, “in relazione ai singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri”.
Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per cui l’Italia è il Paese di origine, nonché quelli “operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante” (provv. n. 406675/2023).
Quanto alla nozione di Stato di origine od ospitante, il provvedimento si rifà al Testo unico delle leggi in materia bancaria (DLgs. 385/93), il quale definisce il primo come il Paese in cui il soggetto è stato autorizzato all’esercizio dell’attività e il secondo quello nel quale dispone di una succursale o presta servizi.
Gli obblighi si applicano laddove, nel corso di un trimestre civile, un PSP fornisca servizi di pagamento “corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario” (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72).
Come previsto dal nuovo art. 40-sexies del DPR 633/72, i dati oggetto di comunicazione sono i seguenti: il BIC o altro codice identificativo d’azienda; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento; il numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario; il suo IBAN; i dettagli dei pagamenti transfrontalieri nonché di eventuali rimborsi.
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, attraverso il Sistema di Interscambio dati (SID). I file dovranno essere conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento pubblicato ieri.
In caso di esito positivo, viene inviata una ricevuta che contiene una descrizione sintetica dei dati acquisiti. Il file può tuttavia essere scartato e, in tal caso, i dati si considerano come mai trasmessi.
Nel provvedimento si precisa che anche nell’ipotesi di compiuta ricezione del file da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’invio “non può considerarsi completato fin quando la comunicazione non sarà inviata ai sistemi della Commissione europea” (provv. n. 406675/2023, punto 4.4).
Come già sottolineato, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a trasmettere le informazioni acquisite al CESOP; l’invio, in questo caso, deve avvenire entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (nuovo art. 40-quater comma 2 del DPR 633/72, che richiama il termine contenuto nell’art. 24-ter comma 3 del reg. Ue n. 904/2010).
L’esito positivo dei controlli effettuati dal CESOP comporta la produzione di un’ulteriore e definitiva ricevuta.
In caso di omissioni o errori, i soggetti obbligati possono trasmettere una comunicazione di cancellazione, “che elimina integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti”. È consentita, inoltre, la rettifica o la cancellazione dei dati trasmessi “relativi a singoli esercenti per il trimestre e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica” (provv. n. 406675/2023, punto 4.6).