Il prospetto dell’ACE contenuto nel quadro RS della dichiarazione REDDITI SC 2024 non vede modifiche rispetto alla scorsa annualità. Le novità recate dai decreti legislativi attuativi della riforma fiscale non hanno, infatti, portato gli estensori a cambiare la relativa struttura.
Sotto un primo profilo, non si è ritenuto di richiedere indicazioni specifiche con riferimento alla circostanza per cui l’agevolazione è stata abrogata dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (art. 5 del DLgs. 216/2023); si consente solo il riporto delle eccedenze alle annualità successive, senza limitazioni né di carattere temporale (come specifica in modo espresso la norma), né di carattere quantitativo (come ha poi rilevato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2024, § 2). La scelta di non richiedere indicazioni particolari è in linea con la decorrenza dell’abrogazione dell’ACE, prevista dal 2024, mentre le dichiarazioni REDDITI 2024 si riferiscono, chiaramente, al 2023.
Per le società che hanno un reddito capiente e sfruttano in modo pieno il beneficio per il 2023, il prospetto di REDDITI 2024 sarà l’ultimo e non vi saranno più “code” nei modelli successivi; per chi non ha reddito capiente, o è in perdita, vi potranno invece essere eccedenze da riportare, da rilevare nel rigo RS113, colonna 14.
La seconda modifica che poteva astrattamente essere recepita dalla modulistica riguarda la revisione del regime degli interpelli operata dall’art. 1 del DLgs. 219/2023, la quale ha in sostanza ristretto di molto la possibilità di presentare interpello probatorio (tipologia di istanza atta a disattivare l’articolata disciplina antielusiva contenuta nell’art. 10 del DM 3 agosto 2017).
Il prospetto “Elementi conoscitivi” (rigo RS115) non presenta modifiche, così come le relative istruzioni. Si può ipotizzare un ricorso crescente a queste indicazioni sostitutive, le quali rappresentano a questo punto per moltissime società l’unica via per segnalare che, pur essendo avvenute nel 2023 operazioni infragruppo suscettibili di ridurre la base di calcolo dell’agevolazione, si versa in una delle situazioni che, invece, autorizzano a non operare questa riduzione.
Fatte queste premesse, il prospetto reca in modo distinto, come già avveniva nei modelli REDDITI 2023, il rigo RS112A, dedicato alla “super ACE”, e il rigo RS113, dedicato all’ACE ordinaria.
Il primo è dedicato alle movimentazioni del credito d’imposta da “super ACE”; è presumibile che esso verrà compilato in modo particolare dalle società che, nel 2023, avendo effettuato distribuzioni di riserve per importi significativi, sono tenute a riversare in tutto o in parte il credito d’imposta; tra queste distribuzioni potrebbero rientrare anche quelle effettuate a seguito di norme agevolative, come quella per l’assegnazione di beni ai soci.
Nel rigo RS113 è invece determinata l’agevolazione ordinaria, con le consuete regole di calcolo. Le società che hanno beneficiato della “super ACE” nel 2021 a riduzione dell’imponibile (non sfruttando, cioè, l’opzione per la trasformazione in credito d’imposta) e che si ritrovano a dover restituire il beneficio per il 2023 indicano l’importo da riversare nel rigo RS113, colonna 16; lo stesso importo viene ribaltato nel rigo RN3 al fine di farlo confluire nell’imponibile assoggettato all’aliquota del 24%. La procedura è, pertanto, analoga a quella già sperimentata per il 2022.
Una novità, molto particolare, si rileva per le società concessionarie di autostrade, porti, aeroporti, ecc., che l’art. 1 comma 716 della L. 160/2019 aveva gravato di una addizionale IRES del 3,5% per il triennio 2019-2021. Ove queste società abbiano beneficiato nel 2021 della “super ACE” a riduzione dell’addizionale e siano tenute al riversamento, le stesse devono: indicare nel frontespizio, nella casella “Addizionali IRES”, il codice “2”, di nuova introduzione rispetto allo scorso anno; dichiarare nel rigo RS114, colonna 7, l’importo corrispondente al recupero della “super ACE”; determinare l’addizionale da riversare nel prospetto contenuto nella sezione XI del quadro RQ.
Va da ultimo richiamata la situazione delle società che, a norma dell’art. 1 comma 233 della L. 178/2020, hanno trasformato le DTA riferite a perdite ed eccedenze ACE in crediti di imposta nei casi di fusione, scissione o conferimento d’azienda il cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo (per le fusioni o scissioni) o la cui effettuazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo della conferente (per i conferimenti) entro il 30 giugno 2022.
Le perdite e le eccedenze ACE corrispondenti alle DTA trasformate non sono più utilizzabili dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, la quale potrebbe in alcuni casi cadere nel 2023: in tali situazioni, manca nel prospetto dell’ACE (ma il problema è comune al prospetto delle perdite) il dettaglio degli importi che, trasformati in crediti d’imposta, devono essere eliminati, con possibili problemi di quadratura nel passaggio da una dichiarazione a quella successiva.