Sul finire del 2024 sono arrivate due novità in tema di regime forfetario, volte ad ampliare la platea dei contribuenti interessati; si tratta di modifiche che, intervenendo sull’applicabilità delle cause ostative di cui all’art. 1 comma 57 lett. d-bis) e d-ter) della L. 190/2014, riguardano i soggetti che oltre a svolgere l’attività di lavoro autonomo o professionale percepiscono anche, entro certi limiti, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Si tratta, in particolare: dell’innalzamento della soglia dei redditi di lavoro dipendente o assimilati che il contribuente può conseguire ai fini della permanenza nel regime forfetario; dell’introduzione (a regime) di una deroga alla causa di esclusione che preclude l’accesso al regime forfetario ai contribuenti che svolgono la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere rapporti di lavoro.
In linea generale, l’applicabilità del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è consentita, in presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, a condizione che tali redditi non superino la soglia di 30.000 euro; per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 12 della L. 207/2024, “per l’anno 2025” tale limite è innalzato a 35.000 euro.
La formulazione della disposizione porta a ritenere che l’innalzamento della soglia abbia effetti sull’applicazione del regime forfetario relativamente al periodo d’imposta 2025; di conseguenza, il rispetto del nuovo limite dovrà essere verificato considerando i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2024.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014, infatti, il regime forfetario è precluso ai contribuenti che “nell’anno precedente” hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita; il citato art. 1 comma 12 della L. 207/2024 ha quindi l’effetto di estendere l’applicazione del regime forfetario per il 2025 ai soggetti che, al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla L. 190/2014, nel 2024 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, ma entro il nuovo limite di 35.000 euro.
La misura è applicabile solo per il 2025, di conseguenza, in assenza di modifiche legislative, ai fini dell’applicabilità del regime forfetario per il periodo di imposta 2026 e successivi la soglia tornerà a 30.000 euro.
Diversamente, la deroga introdotta dall’art. 17 della L. 203/2024, relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, non è limitata al 2025, applicandosi a regime alle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato con il datore di lavoro nei confronti del quale esercitano prevalentemente anche l’attività professionale.
A tal fine: il datore di lavoro deve occupare più di 250 dipendenti, da calcolarsi alla data del 1° gennaio dell’anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo d’opera professionale; il contratto di lavoro dipendente deve prevedere un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; il contratto di lavoro autonomo dev’essere stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato e certificato dalle commissioni di cui all’art. 76 del DLgs. 276/2003 e non deve determinare, rispetto al rapporto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro. I lavoratori autonomi sono inoltre tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
La medesima deroga si applica anche in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali, nel caso in cui tale possibilità sia prevista dalle intese recepite in contratti collettivi di lavoro ai sensi dell’art. 8 del DL 138/2011 (c.d. accordi di prossimità).
Al ricorrere delle condizioni sopra indicate viene disattivata la causa ostativa che non consente l’applicazione del regime forfetario nel caso in cui il contribuente eserciti la sua attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta; in merito, si ricorda che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 9/2019, il requisito della prevalenza è “inteso in senso assoluto, con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50 per cento”.