21 febbraio 2025 – Fattura elettronica e prestazioni sanitarie: il Milleproroghe estende il divieto a tutto il 2025

L’iter parlamentare di conversione del decreto Milleproroghe ha riservato un’importante ed attesa novità per gli operatori sanitari, estendendo il divieto di fatturazione elettronica, dapprima previsto fino al 31 marzo 2025, fino al 31 dicembre 2025.
La versione originaria del decreto, D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, pubblicato in G.U. 27 dicembre 2024, n. 302, all’articolo 3, comma 6, prevedeva il superamento del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie a partire dal 1° aprile 2025, interrompendo una reiterata serie di proroghe al divieto intervenute nel tempo, storicamente introdotte sempre in un’ottica annuale. Nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto, il Senato ha apportato modifiche al testo, di fatto andando a ripristinare la situazione che ci si attendeva già negli ultimi giorni del 2024, ovverosia prorogando il divieto fino al 31 dicembre 2025.
Di conseguenza, l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i soggetti interessati decorrerà dal 1° gennaio 2026, sempre che non intervenga, nel prossimo milleproroghe, l’ennesimo rinvio del divieto.
Come si è detto, questa ulteriore proroga si inserisce in un contesto di ripetuti rinvii, motivati dall’esigenza di tutelare la privacy dei pazienti, il cui rispetto comporterebbe significativi costi infrastrutturali, sia per i professionisti del settore che per l’Amministrazione finanziaria. Sarebbe infatti necessario implementare sistemi di gestione documentale sicuri, in grado di conciliare gli obblighi fiscali con le garanzie previste dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di trattamento dei dati personali.
In sostanza, nulla cambia rispetto al passato, quanto meno fino al 31 dicembre 2025, data fino alla quale resteranno in vigore le disposizioni pregresse, che prevedono che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) debbano emettere fatture in formato cartaceo per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche e trasmettere i dati al STS, salvo il caso di opposizione del paziente. In quest’ultimo caso al STS, vengono comunque trasmessi i dati essenziali della fattura emessa, ma senza indicazione del codice fiscale del cliente, e resta comunque fermo il divieto di fatturazione elettronica.
In sintesi, fino al 31 dicembre 2025 resta in vigore il divieto di fatturazione elettronica a carico: dei soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, ovverosia gli operatori sanitari e i veterinari, se obbligati alla trasmissione; dei soggetti che, seppure non obbligati all’invio dei dati al STS, rendono prestazioni sanitarie alle persone fisiche.
A carico dei medesimi soggetti resta altresì confermato l’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico per le: fatture emesse nei confronti di soggetti titolari di partita iva, anche se aventi ad oggetto prestazioni sanitarie; fatture relative a prestazioni non sanitarie (es. docenze, perizie) emesse verso qualsiasi soggetto; fatture per cessioni di beni, indipendentemente dal cessionario; fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.