21 febbraio 2025 – Bollo e tassa sui libri sociali dovuti anche per i registri informatici

Il versamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovute in presenza dei requisiti di legge, deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi.
In questo senso si esprime la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42, pubblicata ieri.
Si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta, fin dall’origine, per la tenuta di repertori, del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 comma 1 c.c. e di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c. (art. 16 lett. a) della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72). Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie (art. 5 Tabella B allegata al DPR 642/72).
Al riguardo, vengono ribaditi i chiarimenti già resi con la risposta a interpello n. 346/2021, la quale ha messo in evidenza le diverse modalità di determinazione e di versamento del bollo a seconda di come il libro o il registro sia tenuto.
Se il registro è tenuto su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro negli altri casi; il versamento è eseguito tramite contrassegno o modello F23.
Se il registro è tenuto in modalità informatica, il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate, ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014; il versamento è eseguito con modello F24. Al riguardo, riproponendo il chiarimento della circ. n. 36/2006 (§ 2) relativo al previgente DM 23 gennaio 2004, la risposta precisa che tra i libri, i registri e gli altri documenti rilevanti ai fini tributari cui è applicabile il DM 17 giugno 2014 possono ricomprendersi anche i libri sociali elencati nell’art. 2421 c.c.
La tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri è dovuta per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72). Per i soggetti diversi dalle società di capitali la tassa è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
Ribadendo quanto già indicato con riguardo all’imposta di bollo, viene precisato che la tassa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Per la determinazione del dovuto, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).