La fruibilità del superbonus, sulle spese per interventi rientranti tra quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, è subordinata, nel caso di fruizione del beneficio mediante esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020, al sostenimento della spesa, da parte del beneficiario, nella finestra temporale agevolata e all’ulteriore condizione che detta spesa si riferisca al corrispettivo per lavori agevolati che risultano ultimati, oppure che risultano realizzati sino a una percentuale di completamento (SAL) coerente alle prescrizioni di cui al comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020.
Quanto precede vale tanto per gli interventi di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 e gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 4 dell’art. 119, quanto per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119.
La puntualizzazione si rende opportuna perché, relativamente agli interventi “fotovoltaici”, la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, facendo leva sul fatto che il comma 7 dell’art. 119 pone la condizione che, relativamente all’impianto fotovoltaico, venga stipulato con il GSE il contratto per la cessione in regime di “Ritiro Dedicato” dell’energia non autoconsumata, ha affermato che è “possibile fruire del superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’invio dell’istanza del GSE” (così circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23, § 3.4.3).
Tale puntualizzazione dell’Agenzia delle Entrate semina da tempo dubbi operativi, perché: nel caso di iter procedurale standard, il contribuente non può avanzare istanza al GSE prima di aver ottenuto, da parte del gestore della rete, l’allaccio dell’impianto, il quale presuppone a sua volta che l’intervento di installazione dell’impianto medesimo sia già stato ultimato; nel caso di iter procedurale semplificato, il contribuente nemmeno invia una istanza al GSE, perché si interfaccia unicamente con il gestore di rete ed è quest’ultimo a inviare per suo conto la richiesta di contratto al GSE una volta allacciato l’impianto.
In verità, se è pacifico che, nel caso di mancata ultimazione dei lavori e/o mancato soddisfacimento dell’ulteriore condizione della stipula con il GSE del contratto di cessione dell’energia non autoconsumata di cui al comma 7 dell’art. 119, la detrazione superbonus non spetta e l’eventuale beneficio nel mentre fruito sulle spese sostenute diviene passibile di recupero a cura dell’Amministrazione finanziaria, con corredo di sanzioni e interessi, laddove non “restituito” direttamente dal contribuente mediante l’istituto del ravvedimento operoso, nella lettera dell’art. 119 del DL 34/2020 non vi sono ragioni che inducano a ritenere che le spese riferite a interventi non ancora ultimati di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo non possano essere oggetto delle opzioni di cui al comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, se corrispondono a stati di avanzamento dei lavori aventi i requisiti previsti dal successivo comma 1-bis del medesimo art. 121.
Tenuto conto dell’iter procedurale (sia quello standard che quello semplificato), che deve essere seguito per pervenire alla stipula del contratto di cessione al GSE dell’energia non autoconsumata prodotta dall’impianto, pare però a dir poco opportuno non procedere all’esercizio delle opzioni di sconto o cessione anche su spese relative a interventi “trainati” di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 del DL 34/2020 prima di aver pagato gli oneri di allaccio alla rete preventivati dal gestore di rete, sulla base della richiesta che deve essergli inoltrata a inizio lavori, corredata dei dati tecnici e amministrativi dell’impianto che si intende installare, al fine di consentirgli appunto di formulare il preventivo di spesa e di tempistica (purtroppo sempre più dilatata) per il suo intervento di allaccio alla rete.
Così operando, infatti, risulta possibile fornire, al soggetto incaricato di rilasciare il visto di conformità e agli uffici che formulassero richiesta di documenti in sede di esercizio dei poteri di controllo preventivo ex art. 122-bis del DL 34/2020, non una mera autocertificazione del contribuente circa il perfezionamento in divenire del contratto con il GSE richiesto dal comma 7 dell’art. 119, ma la documentazione che, nelle more dell’allaccio alla rete dell’impianto e della stipula del contratto con il GSE, attesta: l’avvenuta richiesta di allaccio al gestore di rete per la stipula con il GSE del contratto di “Ritiro Dedicato”; la quantificazione preventiva, da parte del gestore di rete, sulla base delle caratteristiche tecniche e amministrative comunicategli, dei costi e dei tempi per l’allaccio dell’impianto; il pagamento degli oneri di allaccio quantificati dal gestore di rete, in accettazione della sua proposta.