20 marzo 2025 – Ricavi da prestazioni di servizi rilevabili in base allo stato di avanzamento

Il bilancio 2024 costituisce il primo con riferimento al quale trova applicazione, nella sua interezza, il nuovo principio contabile OIC 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.
La principale novità introdotta dall’OIC 34 attiene alla metodologia per la rilevazione dei ricavi, che, analogamente a quanto previsto dall’IFRS 15, si articola in una serie di fasi.
In primo luogo, occorre determinare il prezzo complessivo del contratto, cioè il corrispettivo contrattualmente previsto per i beni o i servizi trasferiti al cliente.
Successivamente, occorre analizzare il contratto al fine di identificare le unità elementari di contabilizzazione (c.d. “segmentazione”), cioè i singoli beni, i servizi o le altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente, che devono essere contabilizzati separatamente.
Le unità elementari devono, quindi, essere valorizzate, tramite allocazione del prezzo complessivo a ciascuna di esse.
Infine, i ricavi devono essere rilevati in bilancio sulla base del principio di competenza economica, distinguendo, a tal fine, tra unità elementari che rappresentano vendite di beni e unità elementari che rappresentano prestazioni di servizi.
L’OIC 34 consente (in modo coerente con quanto previsto dal documento OIC 23 per i lavori in corso su ordinazione) di adottare il criterio dello stato di avanzamento, a condizione che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi in proporzione alla prestazione eseguita e che l’ammontare del ricavo di competenza possa essere misurato attendibilmente.