20 marzo 2024 – Nel terzo settore requisiti più alti per nominare l’organo di controllo

Approdano in Aula alla Camera gli emendamenti al Codice del Terzo settore inseriti nel Ddl 1532 ter. L’obiettivo è la semplificazione di alcuni adempimenti, quali ad esempio il deposito di bilanci, per le realtà che scelgono di iscriversi nel Registro unico del terzo settore (Runts).
Per quanto riguardo le realtà associative, al fine favorire la partecipazione dei soci alle assemblee si punta a modificare l’attuale articolo 24 del Codice del Terzo settore (Cts). Viene, infatti, prevista la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello Statuto.
Innalzati, poi, i limiti per l’organo di controllo e revisore legale. Con tale modifica, si potrà procedere a nominare l’organo di controllo al superamento dei seguenti parametri: 150mila di attivo stato patrimoniale (anziché 110mila); 300mila euro di ricavi/entrate (attualmente 220mila); sette (e non più cinque) dipendenti impiegati nel corso d’esercizio.
Gli emendamenti in discussione alla Camera puntano poi a introdurre misure in grado di semplificare gli adempimenti da parte degli enti del terzo settore.
Con riferimento all’iscrizione nel Registro, infatti, viene ammessa la possibilità di delegare un soggetto diverso dal legale rappresentante. Questo consente di risolvere alcune problematiche di carattere pratico legate, ad esempio, alla mancanza da parte del legale rappresentante dello Spid o della firma elettronica.
In tema di deposito dei bilanci, invece, gli enti del terzo settore non dovranno provvedere più entro il 30 giugno di ogni anno ma nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Per le realtà che esercitano la propria attività in forma di impresa, invece, queste dovranno provvedervi entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili.
Sul fronte dei bilanci, in discussione alla Camera, potranno essere valutate ulteriori semplificazioni per gli enti di minori dimensioni. Come, ad esempio, la possibilità di prevedere l’innalzamento a 300mila euro per la predisposizione del rendiconto per cassa e modalità super semplificate per le realtà con ricavi inferiori a 60mila euro.
Da attenzionare, anche, le modifiche apportate all’articolo 101, comma 8, del Codice del terzo settore che prevede che la perdita della qualifica di Onlus, a seguito di iscrizione nel Registro, non configuri un’ipotesi di scioglimento dell’ente.
Tale previsione viene estesa anche ai trust Onlus, a cui è negato l’accesso al Registro, nonché a quelle realtà dotate della medesima qualifica che si trovino ad essere sottoposte a coordinamento e controllo pubblico. Una modifica che gli operatori del settore non possono che accogliere con favore in quanto pone rimedio al tema legato alla devoluzione del patrimonio per le realtà dotate della qualifica di Onlus e impossibilitate ad accedere al Registro per mancanza dei requisiti dell’articolo 4 del Codice.