20 dicembre 2023 – Acconto Iva in scadenza: test sul metodo di calcolo

Entro il 27 dicembre 2023 deve essere versato l’acconto Iva 2023, per il quale è possibile scegliere di effettuare i calcoli con il metodo storico (88% dell’importo dell’ultima liquidazione dell’anno precedente), quello analitico (100% dell’Iva delle operazioni effettuate al 20 dicembre) o quello previsionale (88% di quanto sarà effettivamente dovuto nel periodo).
Questi calcoli, da quest’anno, sono influenzati dalla risposta del 13 novembre 2023, n. 460, relativa al credito d’imposta per il settore turistico/ricettivo dell’articolo 1, del Dl 152/2021, e applicabile anche ai crediti generati dai bonus edili. In particolare, chi ha acquisito crediti fiscali edili, che prevedono la scadenza del loro utilizzo al 31 dicembre 2023, deve prestare attenzione a non compensarli con debiti «non effettivamente dovuti», al solo fine di massimizzare l’utilizzo del credito edile, per crearne uno di nuovo, da utilizzare in compensazione nell’anno successivo, con un codice tributo diverso (cioè, quello relativo al debito pagato in eccesso) o a rimborso. Peraltro, il metodo previsionale dell’acconto Iva è possibile solo se comporta un importo di acconto «inferiore» a quello calcolato con il metodo storico (articolo 6, comma 2, legge 405/1990), pertanto, ai fini della massimizzazione dell’utilizzo del credito edile, conviene il metodo storico.
Se i contribuenti scelgono il metodo storico, devono calcolare l’88% «del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente», per i contribuenti mensili, ovvero per l’ultimo trimestre dell’anno precedente, per quelli trimestrali, considerando anche l’eventuale versamento di acconto pagato nell’anno precedente.
Quindi, ad esempio, per i mensili, non è sufficiente calcolare l’88% dell’Iva a debito riportata del rigo VP14 dell’eventuale Lipe di dicembre dell’anno precedente («Iva da versare o a credito»), ma l’88% va calcolato sulla somma dei righi VP13 (acconto dovuto) e VP14 («Iva da versare o a credito»).
In alternativa al metodo storico, si può utilizzare quello previsionale, quindi, si stima l’88% dell’Iva da versare per lo stesso mese o trimestre «dell’anno in corso». Pertanto, l’acconto pagato non deve essere inferiore all’88% di quanto sarà effettivamente dovuto per il mese di dicembre o per il quarto trimestre di quest’anno.
Infine, è possibile versare con il metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre 2023. Non deve essere considerata solo l’Iva a debito dei documenti emessi e/o registrati entro il 20 dicembre, ma va sommata anche quella di tutte le «operazioni effettuate», ai fini Iva, dal 1° al 20 dicembre, anche se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione.