No alla cumulabilità del credito d’imposta transizione 5.0, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi, quali, il credito d’imposta Transizione 4.0 e il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica Mezzogiorno). No al cumulo del credito d’imposta con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. No alla possibilità di agevolare con l’incentivo Transizione 5.0 le macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili.
Questi alcuni dei chiarimenti (aggiornati al 26 settembre) forniti dal Gestore dei servizi energetici (Gse) in merito alla cumulabilità del credito d’imposta transizione 5.0 con altri incentivi statali.
Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito di programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo sociale europeo + (FSE); Fondo per la transizione giusta (JTF); Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all’incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l’uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l’uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiese.
Il Dm “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti.
In particolare, l’articolo 11 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, il Dm Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti: il credito d’imposta Transizione 4.0 (articolo 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020); il bonus investimenti Zona Economica Speciale (Zes unica- Mezzogiorno articolo 16 del DL 124/2023), esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS articolo 13 del DL 60/2024).