Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2024. La misura del credito riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
L’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, con l’informativa del 24 giugno 2024 n. 388521, ha comunicato che per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno del 2024, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del credito previsto dall’articolo 24-ter del D.lgs. 504/1995 può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2024.
Il credito spetta per: l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; l’attività di trasporto di persone svolta da: enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale, imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario; l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Il recupero delle accise può essere richiesto tramite rimborso o mediante la compensazione del credito d’imposta; nel secondo caso, il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è sempre il “6740”.
L’Agenzia ricorda, infine, che, in base alle modifiche apportate dall’articolo 61 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, i crediti derivanti dai consumi del primo trimestre 2024 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. A partire da questa data, scatterà il termine, come stabilito dall’articolo 4, comma 3, del Dpr n. 277/2000, per presentare richiesta di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.
Sul sito Internet dell’Agenzia delle dogane è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2024.
Il beneficio spetta per: attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito, imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada; attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto, imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale, imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario; attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Per la fruizione del rimborso dell’importo, i soggetti aventi diritto indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro. Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.