2 dicembre 2024 – Saldo IMU, versamento al 16 dicembre

Scade il prossimo 16 dicembre il versamento del saldo IMU dovuto per il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.
Si ricorda infatti che “il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”. Ancora, il co. 741, lett. b), definisce l’abitazione principale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
L’assolvimento dell’IMU, tramite modello di versamento F24, viene effettuato generalmente attraverso il sistema di acconto e saldo sull’importo dovuto su base annua: la base imponibile su cui parametrare l’aliquota comunale potrà essere costituita – per gli immobili forniti della rendita catastale – della stessa rendita rivalutata del 5%, cui si applicano differenziati moltiplicatori a seconda della categoria catastale: 160 per i fabbricati di cat. A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati di cat. B e C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati di cat. A/10 e D/5; 65 per i fabbricati di cat. D (esclusi D/5) a partire dall’1/1/2013; 60 per i fabbricati di cat. D (esclusi D/5) fino al 31/12/2012; 55 per i fabbricati di cat. C/1.
Una volta ottenuta la base imponibile, occorre verificare la corretta aliquota applicabile (quota stato e quota comune), anche sulla base delle delibere comunali approvate nei dodici mesi dell’anno precedente. Sull’importo annuale così dovuto si procede ad effettuare il versamento dell’acconto pari al 50%, in scadenza entro il 16 giugno di ciascun anno e il saldo per il restante 50% da versare entro il 16 dicembre.
Anche in occasione del versamento del saldo, occorre verificare l’applicazione delle corrette aliquote sulla base delle delibere di approvazione e del regolamento pubblicati sul sito del MEF entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
Occorre inoltre verificare l’effettivo periodo di possesso: l’IMU infatti dovrà essere versata per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (quindi sulla base della percentuale di possesso e in considerazione dei giorni di effettiva detenzione dell’immobile/area/terreno).
Se, a titolo esemplificativo, si è proceduto ad effettuare un acquisto immobiliare il primo novembre 2024 (quindi nella seconda metà dell’anno), occorre comunque garantire l’intera copertura annuale dell’imposta: sarà stato effettuato dal precedente proprietario il versamento dell’acconto a giugno, su una base imponibile annuale. In sede di saldo, il precedente proprietario procederà ad effettuare il versamento pro-quota per il possesso detenuto fino al 31 ottobre mentre il nuovo proprietario effettuerà il versamento pro-quota per gli ultimi due mesi dell’anno, cui compete il suo possesso.
Ai fini del versamento, si ricorda che non è possibile utilizzare in compensazione crediti IMU maturati precedentemente: la compensazione è invece ammessa utilizzando crediti IRPES, IRES e in generale crediti erariali, secondo le regole di compensazione indicate nella risoluzione ADE 110/2019. Per di più, i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12 dell’imposta annua non sono dovuti (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006).
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i relativi codici tributo, i quali variano tenendo in considerazione sia il bene oggetto d’imposta (terreno, aree fabbricabili, fabbricati rurali, immobili ad uso produttivo etc.) sia che si versi la quota di competenza stato o comune.