Scade il prossimo 16 dicembre il versamento del saldo IMU dovuto per il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.
Si ricorda infatti che “il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”. Ancora, il co. 741, lett. b), definisce l’abitazione principale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
L’assolvimento dell’IMU, tramite modello di versamento F24, viene effettuato generalmente attraverso il sistema di acconto e saldo sull’importo dovuto su base annua: la base imponibile su cui parametrare l’aliquota comunale potrà essere costituita – per gli immobili forniti della rendita catastale – della stessa rendita rivalutata del 5%, cui si applicano differenziati moltiplicatori a seconda della categoria catastale: 160 per i fabbricati di cat. A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati di cat. B e C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati di cat. A/10 e D/5; 65 per i fabbricati di cat. D (esclusi D/5) a partire dall’1/1/2013; 60 per i fabbricati di cat. D (esclusi D/5) fino al 31/12/2012; 55 per i fabbricati di cat. C/1.
Una volta ottenuta la base imponibile, occorre verificare la corretta aliquota applicabile (quota stato e quota comune), anche sulla base delle delibere comunali approvate nei dodici mesi dell’anno precedente. Sull’importo annuale così dovuto si procede ad effettuare il versamento dell’acconto pari al 50%, in scadenza entro il 16 giugno di ciascun anno e il saldo per il restante 50% da versare entro il 16 dicembre.
Anche in occasione del versamento del saldo, occorre verificare l’applicazione delle corrette aliquote sulla base delle delibere di approvazione e del regolamento pubblicati sul sito del MEF entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
Occorre inoltre verificare l’effettivo periodo di possesso: l’IMU infatti dovrà essere versata per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (quindi sulla base della percentuale di possesso e in considerazione dei giorni di effettiva detenzione dell’immobile/area/terreno).
Se, a titolo esemplificativo, si è proceduto ad effettuare un acquisto immobiliare il primo novembre 2024 (quindi nella seconda metà dell’anno), occorre comunque garantire l’intera copertura annuale dell’imposta: sarà stato effettuato dal precedente proprietario il versamento dell’acconto a giugno, su una base imponibile annuale. In sede di saldo, il precedente proprietario procederà ad effettuare il versamento pro-quota per il possesso detenuto fino al 31 ottobre mentre il nuovo proprietario effettuerà il versamento pro-quota per gli ultimi due mesi dell’anno, cui compete il suo possesso.
Ai fini del versamento, si ricorda che non è possibile utilizzare in compensazione crediti IMU maturati precedentemente: la compensazione è invece ammessa utilizzando crediti IRPES, IRES e in generale crediti erariali, secondo le regole di compensazione indicate nella risoluzione ADE 110/2019. Per di più, i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12 dell’imposta annua non sono dovuti (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006).
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i relativi codici tributo, i quali variano tenendo in considerazione sia il bene oggetto d’imposta (terreno, aree fabbricabili, fabbricati rurali, immobili ad uso produttivo etc.) sia che si versi la quota di competenza stato o comune.